venerdì 21 novembre 2014

Nuovo modello Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU, già ISEE, a partire dal 1 gennaio 2015

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 7 novembre 2014  Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.267 del 17-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 87.


IL DIRETTORE GENERALE
per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
del Ministero dell'economia e delle finanze

Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400;

Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  5 dicembre 2013, n. 159, «Regolamento concernente  la  revisione  delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;
Visto, in particolare, l'art. 10, comma 3, del citato  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del  2013,  che  prevede che con provvedimento del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze, su proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate e  il  Garante per la protezione dei dati personali, e' approvato  il  modello  tipo della DSU e dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni  per la compilazione;
Visto, altresi', l'art. 11 del citato decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, che prevede:
- al comma 4, che sulla base di  specifico  mandato  conferito  dal dichiarante con manifestazione di consenso, l'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della  DSU,  nonche'  gli  elementi  informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi  amministrativi  possono essere resi disponibili al dichiarante, con  modalita'  definite  dal provvedimento di cui  all'art.  10,  comma  3,  per  il  tramite  dei soggetti incaricati della ricezione della DSU;    
- al comma 7, che con il medesimo provvedimento di cui all'art. 10, comma 3, sono definite,  ai  fini  della  eventuale  rideterminazione dell'ISEE,  le  modalita'  di  acquisizione  dei  dati  in  caso   di difformita' delle componenti reddituali  e  patrimoniali  documentate dal dichiarante rispetto alle informazioni in  possesso  del  sistema informativo, nonche' i tempi  per  la  comunicazione  al  dichiarante dell'attestazione definitiva;
Acquisita   la   proposta   del   modello   tipo   della   DSU    e dell'attestazione,  nonche'  delle   relative   istruzioni   per   la compilazione, da parte  dell'Istituto  nazionale  per  la  previdenza sociale in data 14 ottobre 2014;
Acquisito il parere favorevole dell'Agenzia delle entrate  in  data 23 ottobre 2014;
Ritenuto opportuno modificare la proposta dell'INPS con particolare riferimento  all'informativa  agli  interessati,  alle   informazioni conferite facoltativamente attraverso la DSU  e  alle  modalita'  per rendere disponibili l'attestazione e le informazioni per  il  calcolo dell'ISEE, sulla base delle indicazioni fornite dai competenti Uffici del Garante per la protezione dei  dati  personali  nel  corso  della preventiva  interlocuzione  avviata  ai  fini  del   rispetto   della disciplina in materia;
Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati personali in data 6 novembre 2014;

Decreta:

Art. 1 - Approvazione
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 5 dicembre  2013,  n.  159,  e'  approvato  il modello   tipo   della   dichiarazione   sostitutiva   unica   (DSU), dell'attestazione,  nonche'  delle   relative   istruzioni   per   la compilazione,  di  cui  all'allegato  «A»   che   costituisce   parte integrante del presente decreto. La DSU e'  redatta  conformemente  a quanto previsto nel modello tipo e nelle relative istruzioni.

Art. 2  - Modalita' di rilascio dell'attestazione
1.  Ai  sensi  dell'art.  11,  comma  4,  del  citato  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, l'attestazione riportante l'ISEE, il  contenuto  della  DSU,  nonche'  gli  elementi informativi   necessari   al   calcolo   acquisiti   dagli    archivi amministrativi,  sono  resi  disponibili  dall'INPS  al   dichiarante mediante accesso all'area servizi del portale web o tramite  le  sedi territoriali   competenti,   con   modalita'   idonee   a   garantire l'identificazione dell'interessato. Nelle stesse modalita' gli  altri componenti il  nucleo  familiare  possono  richiedere  all'INPS,  nel periodo di validita'  della  DSU,  la  sola  attestazione  riportante l'ISEE.

Art. 3 - Modulo integrativo
1.  Ai  sensi  dell'art.  11,  comma  7,  del  citato  decreto  del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n.  159   del   2013,   il dichiarante, nel  caso  in  cui  rilevi  inesattezze  negli  elementi
acquisiti dagli archivi amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate relativamente agli elementi non auto  dichiarati  nella  DSU, puo'  autocertificare  le  componenti  per  cui  rilevi   inesattezze mediante la compilazione e  sottoscrizione  del  modulo  integrativo, denominato «Modulo FC.3», costituente uno dei moduli  che  compongono la DSU, di cui all'allegato «A». Il modulo puo'  essere  compilato  e sottoscritto, oltre che dal dichiarante che ha presentato la DSU, dal componente il nucleo familiare di cui si intende rettificare i  dati.

Art. 4  - Disposizioni finali
1. Il rendimento medio annuo dei titoli decennali  del  Tesoro,  da applicare al patrimonio  mobiliare  nell'anno  di  riferimento  della dichiarazione sostitutiva unica, e' reso noto con  comunicazione  del Ministero dell'economia e delle finanze,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 novembre 2014
Il direttore generale per l'inclusione e le politiche sociali

Allegato A


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