lunedì 30 novembre 2015

Invalidità Inps, Becattini: esonerare da visite conferma patologie insorte nella prima infanzia

"I soggetti con un'invalidità già acclarata non possono essere costretti a sottoporsi alla visita di conferma della permanenza dello stato invalidante ai fini della corresponsione delle indennità previste dalla legge", così in una nota Lorenzo Becattini, componente del Partito Democratico .


 "I soggetti con un'invalidità già acclarata non possono essere costretti a sottoporsi alla visita di conferma della permanenza dello stato invalidante ai fini della corresponsione delle indennità previste dalla legge. 

Ogni anno diversi bambini residenti a Firenze ed affetti da sordità congenita sono costretti a sottoporsi presso l'Inps del territorio a visita di conferma della permanenza dello stato invalidante ai fini della corresponsione dell'indennità di comunicazione. La legge n. 114 del 2014 prevede l'esonero di tali visite per i soggetti affetti dalle patologie indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 agosto 2007; tra queste patologie vi rientra la sordità congenità o insorta nella prima infanzia" ricorda Lorenzo Becattini che ha presentato un'interrogazione parlamentare al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

"E' necessario che sia data attuazione alla legge. - precisa quindi il deputato PD - Le visite di conferma dello stato invalidante infatti rappresentano per la persona interessata, oltre che per la sua famiglia, un momento di grave imbarazzo ed umiliazione. Bisogna inoltre considerare che questa situazione, oltre a coinvolgere numerosi cittadini in tutto il territorio nazionale, si verifica anche in riferimento ad altre patologie. Le Istituzioni devono pertanto farsi carico di tali istanze garantendo l'attuazione della legge."
Fonte: mainfatti.it

Atto Camera. Interrogazione a risposta in commissione 5-07032 presentato da BECATTINI Lorenzo
testo di
Mercoledì 18 novembre 2015, seduta n. 524

BECATTINI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che: 
- a quanto consta all'interrogante ogni anno diversi bambini residenti a Firenze ed affetti da sordità congenita, sono costretti a sottoporsi presso l'INPS del territorio a visita di conferma della permanenza dello stato invalidante ai fini della corresponsione dell'indennità di comunicazione ai sensi della legge 26 maggio 1970 n. 381, e successive modificazioni; 

- il decreto del Ministero della sanità del 5 febbraio 1992 definisce le modalità per la valutazione dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo ed indica le percentuali di riferimento a seconda dei diversi gradi di invalidità; 

- l'articolo 25, comma 8, della legge 11 agosto 2014 n. 114, manteneva in vigore la parte del comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che così recita: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione»; 
conseguentemente, l'esonero può essere concesso soltanto in base alle patologie individuate con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2007, di attuazione della legge 9 marzo 2006, n. 80; 

- nel summenzionato decreto ministeriale, tra le patologie rispetto alle quali sono escluse visite sulla permanenza dello stato invalidante, è compreso il «deficit totale dell'udito, congenito o insorto nella prima infanzia»; 

- sembrerebbe evidente come sia la stessa legge ad escludere tale tipo di visita per il soggetto affetto da sordità; non si comprende pertanto il motivo per cui questi bambini siano chiamati ogni anno alla verifica del loro acclarato stato invalidante, situazione questa che suscita imbarazzo ed umiliazione nel soggetto che vi è sottoposto, oltre che nella famiglia; 

- la suddescritta situazione sembrerebbe coinvolgere numerosi cittadini in tutto il territorio nazionale, anche in riferimento ad altre patologie –: 

- se il Ministro interrogato non ritenga necessario ed urgente accertare i fatti di cui in premessa e, ove risulti confermato quanto sopra riportato, porre in essere iniziative volte all'adeguamento alla legge 11 agosto 2014, n. 114, da parte dell'INPS, in relazione alle visite sulla permanenza dello stato invalidante ai fini della corresponsione dell'indennità di comunicazione. (5-07032)

PER SAPERE DI PIU'
Decreto Ministeriale 2 agosto 2007



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