La corte Costituzionale, con sentenza 230/2015 del 7 ottobre, depositata il 12 novembre, dichiara ancora una volta l’illegittimità costituzionale dell’art.80, co 19 della legge 388/2000 nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno, la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti in Italia, la concessione della pensione e della indennità di comunicazione per i sordi (prelinguali).
Quindi anche per i sordi, il diritto alle prestazioni economiche è ora garantito con il solo permesso di soggiorno della durata di almeno un anno. Degno di nota è il passaggio della sentenza dove la Corte Costituzionale formula “l’auspicio che il legislatore, tenendo conto dell’elevato numero di pronunce caducatorie adottate da questa Corte a proposito della disposizione ora nuovamente censurata, provveda ad una organica ricognizione e revisione della disciplina, ad evitare, tra l’altro, che il ripetersi di interventi necessariamente frammentari, e condizionati dalla natura stessa del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, possa avere riverberi negativi sul piano della tutela dell’eguaglianza sostanziale”.
Fonte: cgil bergamo
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Approfondimento sulla sordità civile (a cura della CGIL Bergamo)
Sentenza della Corte Costituzionale n. 230 del 2015
Sentenza della Corte Costituzionale n. 230 del 2015
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