lunedì 7 ottobre 2013

Riconoscimento della Lingua dei Segni d'iniziativa del Consiglio Regionale Calabria

Regione Calabria. Il Consiglio Regionale si è riunito, nella 71^ seduta, il 25 luglio 2013, che ha approvato l’iniziativa del Consigliere Salvatore  Magarò di presentare la proposta di legge (PPA n.234) al Parlamento - Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della LIS, lingua dei segni italiana " 
Successivamente il disegno di Legge d’iniziativa del Consiglio regionale della Calabria è stato comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica il 7 agosto 2013 con atto n.1016.
Questo progetto d'iniziativa diretta dall'opera istituzionale "Consiglio Regionale Calabria" che presenta al Parlamento sul riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana é per la prima volta della storia dei sordi.

Leggiamo  il seguente testo dell'atto della 17^ Legislatura del Senato:
"ONOREVOLI SENATORI. – La convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, approvata nel 2006, e che l’Italia ha ratificato con legge 3 marzo 2009 n. 18, riconosce la Lingua dei Segni ed oltre 44 nazioni nel mondo hanno già ufficializzato una propria. Lingua dei Segni. In Italia i cittadini audiolesi sono circa cinque milioni, di cui almeno 60 mila sordi prelinguali per i quali l’apprendimento della lingua parlata è particolarmente complesso e richiede anni di terapia logopedia. Per consentire la piena integrazione dei soggetti audiolesi nella società civile e per garantire loro i diritti di uguaglianza previsti dalla Costituzione è necessario che il Parlamento Italiano riconosca per legge la Lingua dei Segni Italiana (LIS). Non si tratta soltanto di una conquista di civiltà. La Lingua dei Segni italiana infatti, rappresenta è vero, uno strumento fondamentale per lo sviluppo cognitivo dei bambini nati sordi che possono acquisirne le modalità visive e gestuali in maniera semplice e spontanea tale da consentire loro un più semplice ed immediato inserimento nel mondo della scuola e, successivamente, nell’ambito lavorativo e dei rapporti interpersonali. Ma il riconoscimento della LIS è fondamentale soprattutto per consentire a questa categoria di cittadini di rapportarsi in maniera equa ed efficace con la pubblica amministrazione.

Il presente disegno normativo rispecchia il testo licenziato il 16 marzo 2011 dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato, a margine di una lunga trattazione che ha consentito di unificare e sintetizzare i numerosi, analoghi, progetti di legge depositati in Parlamento nella XVI legislatura la cui conclusione anticipata ha determinato l’interruzione dell’iter procedurale di approvazione anche da parte della Camera dei deputati. Essa si compone di 3 articoli. L’articolo 1 sancisce l’impegno della Repubblica a rimuovere le barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva, in armonia con i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge n. 18 del 2009. Viene poi stabilito che, in attuazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 5 novembre 1991, e in ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno, del 18 luglio e del 18 novembre 1988, nonché della citata Convenzione delle Nazioni Unite, la Repubblica riconosce la lingua dei segni italiana (LlS) e ne promuove l’acquisizione e l’uso, promuovendo altresì l’acquisizione e l’uso da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta, e attribuendo ad essa le garanzie e tutele conseguenti al citato riconoscimento. L’articolo 2 prevede l’emanazione, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, di uno o più regolamenti attuativi, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, nell’ambito delle finalità di cui alla legge n. 104 del 1992, previa in-tesa in sede di Conferenza unificata, sentite le associazioni di rilevanza nazionale per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde.

Spetta ai regolamenti di:
– definire le modalità degli interventi diagnostici precoci per i bambini nati o divenuti sordi, quali livelli essenziali delle prestazioni;
– determinare le modalità di utilizzo della LlS in ambito scolastico e universitario, e promuovere sia nei corsi di laurea che nella formazione post-universitaria l’insegnamento e l’uso da parte degli studenti della LlS e delle altre tecniche idonee promuovere la comunicazione delle persone sorde;
– promuovere l’utilizzazione della LlS in sede giurisdizionale e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;
– stabilire ogni altra misura diretta ad assicurare alle persone sorde la piena applicazione norme della legge n.104 del 1992 relative, tra l’altro, al diritto all’educazione e all’istruzione, all’integrazione scolastica, alla formazione professionale e all’integrazione lavorativa.

L’articolo 3 pone la clausola di invarianza degli oneri finanziari stabilendo che le pubbliche amministrazioni provvedano alle attività previste dall’articolo 2 con le risorse disponibili alla data di entrata in vigore della legge."

PER SAPERE DI PIU'
Convenzione ONU

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«La storia è testimonio dei tempi, luce della verità, vita della memoria, maestra della vita» (Cicerone)
«La storia non è utile perché in essa si legge il passato, ma perché vi si legge l’avvenire» (M.D’Azeglio)
«Bisogna ricordare il “passato” per costruire bene il “futuro”» (V.Ieralla) 
Per qualsiasi segnalazione, rettifica, suggerimento, aggiornamento, inserimento dei nuovi dati o del curriculum vitae e storico nel mondo dei sordi, ecc. con la documentazione comprovata, scrivere a: info@storiadeisordi.it. 
"Storia dei Sordi. Di Tutto e di Tutti circa il mondo della Sordità", ideato, fondato e diretto da Franco Zatini