giovedì 18 luglio 2013

Trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nelle certificazioni sull'invalidità civile

Porta chiusa ad anamnesi, diagnosi e descrizioni. Verbale light per gli invalidi: niente anamnesi, né diagnosi e neppure la descrizione dell'esame obiettivo. Il garante della privacy con il provvedimento n. 331 del 4 luglio 2013 ha stabilito le regole per il rilascio della copia del verbale di invalidità da usare, per esempio, per richiedere il contrassegno per l'accesso alla Ztl o usufruire delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di veicoli. 


Nel provvedimento, che ha carattere generale, si tratta di una norma del 2012 in materia di semplificazioni amministrative per le persone disabili. L'articolo 4 del decreto legge n. 5/2012 prevede in particolare, che le attestazioni medico legali, richieste per usufruire dei benefici previsti, possano essere sostituite dalla presentazione congiunta di una copia del verbale della commissione medica (recante in chiaro i dati sulla propria salute) e da una autocertificazione che ne attesti l'attualità del contenuto e la conformità all'originale. Consegnare al comune o al rivenditore di auto la copia integrale del verbale però, espone a una grave violazione della riservatezza perché sul documento sono presenti informazioni delicatissime sullo stato di salute (patologie, tipo di disabilità, informazioni riferite dal paziente), oltretutto non pertinenti e non indispensabili per ottenere i benefici Per questo il garante ha prescritto che, in questi casi, le commissioni mediche debbano rilasciare una copia del verbale priva di informazioni sanitarie.

Si tratta, comunque, di informazioni superflue, che non servono per evadere la pratica amministrativa. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio di persone con capacità di deambulazione impedita, infatti, l'interessato deve presentare la certificazione medica sulla effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, ma senza che sia prevista l'indicazione della diagnosi (art. 381, comma 3, dpr n. 495/1992).

Anche per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità, si richiede la certificazione dello stato di handicap grave, ma non l'indicazione della specifica patologia diagnosticata all'interessato. Quindi, al fine di consentire il ricorso alla semplificazione, il verbale non dovrà più contenere la descrizione dei dati anamnestici, l'esame obiettivo e la diagnosi della persona con disabilità.

Il garante si è già espresso in materia con altro provvedimento del 21 marzo 2007, in cui sono state introdotte accorgimenti a tutela di chi presenta istanza per l'accertamento dell'invalidità civile. In particolare, è stato prescritto alle aziende sanitarie locali di rilasciare le certificazioni che attestano il riconoscimento dell'invalidità civile per l'iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio o per la richiesta di esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie senza indicare i dati personali relativi alla diagnosi dell'interessato. Grande fratello su internet.

Stop alla profilazione mediante monitoraggio della navigazione internet, all'insaputa degli interessati. Il garante della privacy ha bloccato una società di telecomunicazioni, che intendeva procedere ad analizzare le risultanze degli accessi in rete, con un programma che avrebbe consentito l'identificazione dei soggetti analizzati. Anche la pubblicità comportamentale (targeted advertising) incontra i limiti della tutela della riservatezza.

Nel caso specifico la società fornitrice del servizio di connessione ha chiesto preventivamente al garante a di poter analizzare il comportamento online dei navigatori, senza aver acquisito il loro consenso, al fine di proporre pubblicità mirate. Secondo la società sarebbe sufficiente garanzia il fatto che i dati personali dei singoli utenti, prima di essere utilizzati venivano resi anonimi, e solo in seguito analizzati.

Nell'istruttoria il garante ha, però, accertato che il processo di anonimizzazione era reversibile, tanto che i servizi di profilazione svolti dalla società telefonica avrebbero potuto consentire di proporre all'utente offerte calibrate proprio sulla sua vita online. Il garante ha, quindi, vietato l'attivazione del progetto, da realizzare solo con la preventiva acquisizione dello specifico consenso degli utenti Tv interattiva. Via libera, condizionato, del garante ad un sistema di analisi attività dei clienti dei servizi di Tv interattiva.

Una società ha chiesto la verifica preliminare al garante per poter analizzare, con il consenso degli interessati , i dati trasmessi sul «canale di ritorno», e cioè la connessione che consente all'utente di interagire con la piattaforma Tv per accedere a programmi, scrivere messaggi o commenti, configurare specifiche funzionalità e servizi. Il semaforo verde del garante è condizionato ad alcuni accorgimenti.

L'analisi dei dati, ad esempio, non potrà scendere a livelli di dettaglio eccessivi, ma dovrà limitarsi a creare gruppi di profilazione basati su macrocategorie di consumo (per esempio film d'azione, commedie) e con un periodo di analisi non inferiore alla settimana. I dati sensibili, come i gusti sessuali o gli orientamenti politici del cliente, potranno essere usati solo se strettamente connessi a uno specifico bene o prodotto richiesto dall'utente e comunque solo dopo aver ottenuto il consenso scritto dell'interessato e la specifica autorizzazione del garante. La società, in questione, non potrà però incrociare i dati della Tv con quelli del servizio fonia dalla stessa fornito: la «profilazione incrociata» tra gli utenti telefonici e quelli televisivi sarebbe troppo invasiva. 
Antonio Ciccia - Fonte: ItaliaOggi 17 luglio 2013

PER SAPERE DI PIU'

Decisione del Garante per la protezione dei dati personali, 4 luglio 2013
Certificazione per il riconoscimento dell'invalidità civile

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