martedì 14 luglio 2015

Jobs act : Il contratto di lavoro e la disabilità. L'art. 1 - comma 7 - della Legge n. 183 del 2014.

Legge 10 dicembre 2014, n. 183 avente per l'oggetto: Deleghe  al  Governo  in  materia  di  riforma  degli  ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive,  nonche' in materia di riordino della disciplina  dei  rapporti  di  lavoro  e dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione  delle  esigenze di cura, di vita e di lavoro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 2014. Leggiamo l'art. 1 - comma 8 che riguarda il rapporto di lavoro e la disabilità.

 Art. 1 - Comma 7
7. Allo scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso  nel  mondo del lavoro da parte di coloro  che  sono  in  cerca  di  occupazione, nonche' di riordinare i contratti  di  lavoro  vigenti  per  renderli maggiormente  coerenti  con  le   attuali   esigenze   del   contesto occupazionale e produttivo e di rendere piu'  efficiente  l'attivita' ispettiva, il Governo  e'  delegato  ad  adottare,  su  proposta  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei  mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno  o  piu'  decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato  delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, in  coerenza  con la regolazione dell'Unione europea e le convenzioni internazionali:

    a)  individuare  e  analizzare  tutte   le   forme   contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva  coerenza  con  il tessuto occupazionale  e  con  il  contesto  produttivo  nazionale  e internazionale,  in  funzione  di  interventi   di   semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali;

    b)  promuovere,  in  coerenza  con  le  indicazioni  europee,  il contratto a tempo indeterminato come forma  comune  di  contratto  di lavoro rendendolo  piu'  conveniente  rispetto  agli  altri  tipi  di
contratto in termini di oneri diretti e indiretti;

    c) previsione, per le nuove assunzioni,  del  contratto  a  tempo indeterminato a  tutele  crescenti  in  relazione  all'anzianita'  di servizio, escludendo per i licenziamenti  economici  la  possibilita'della reintegrazione del lavoratore nel posto di  lavoro,  prevedendo un  indennizzo  economico  certo  e  crescente  con  l'anzianita'  di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai  licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche  fattispecie  di  licenziamento disciplinare ingiustificato, nonche'  prevedendo  termini  certi  per l'impugnazione del licenziamento;

    d) rafforzamento degli strumenti per  favorire  l'alternanza  tra scuola e lavoro;

    e) revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di  riorganizzazione,  ristrutturazione   o   conversione   aziendale individuati  sulla  base  di   parametri   oggettivi,   contemperando l'interesse  dell'impresa  all'utile  impiego   del   personale   con l'interesse del lavoratore alla tutela del  posto  di  lavoro,  della professionalita' e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti  alla   modifica   dell'inquadramento;   previsione   che   la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata   con   le   organizzazioni   sindacali   dei    lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale  a  livello interconfederale o di categoria possa individuare  ulteriori  ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera;

    f) revisione della disciplina  dei  controlli  a  distanza  sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo  conto  dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive  ed  organizzative dell'impresa con la tutela della dignita' e  della  riservatezza  del lavoratore;

    g) introduzione, eventualmente anche  in  via  sperimentale,  del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonche', fino al loro superamento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei  settori non   regolati   da   contratti   collettivi    sottoscritti    dalle organizzazioni sindacali  dei  lavoratori  e  dei  datori  di  lavoro comparativamente piu' rappresentative  sul  piano  nazionale,  previa consultazione   delle    parti    sociali    comparativamente    piu' rappresentative sul piano nazionale;

    h) previsione, tenuto conto di quanto disposto  dall'articolo  70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, della possibilita' di estendere,  secondo  linee  coerenti  con  quanto  disposto  dalla lettera a) del presente comma, il ricorso  a  prestazioni  di  lavoro accessorio per le attivita' lavorative discontinue e occasionali  nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena  tracciabilita'  dei buoni   lavoro   acquistati,   con    contestuale    rideterminazione contributiva di cui all'articolo 72, comma  4,  ultimo  periodo,  del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

    i) abrogazione di  tutte  le  disposizioni  che  disciplinano  le singole forme contrattuali, incompatibili  con  le  disposizioni  del testo  organico  semplificato,  al  fine  di  eliminare  duplicazioni normative e difficolta' interpretative e applicative;

    l) razionalizzazione e semplificazione dell'attivita'  ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero  attraverso  l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica  e con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a legislazione vigente, di una  Agenzia  unica  per  le  ispezioni  del lavoro, tramite l'integrazione  in  un'unica  struttura  dei  servizi ispettivi  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale per  l'assicurazione  contro  gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  prevedendo  strumenti  e  forme  di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie  locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.
 
DECRETI DI ESECUZIONE
 
PER SAPERE DI PIU'
 
 
 
«La storia è testimonio dei tempi, luce della verità, vita della memoria, maestra della vita» (Cicerone)
«La storia non è utile perché in essa si legge il passato, ma perché vi si legge l’avvenire» (M.D’Azeglio)
«Bisogna ricordare il “passato” per costruire bene il “futuro”» (V.Ieralla)
Per qualsiasi segnalazione, rettifica, suggerimento, aggiornamento, inserimento dei nuovi dati o del curriculum vitae e storico nel mondo dei sordi, ecc. con la documentazione comprovata, scrivere a: info@storiadeisordi.it
"Storia dei Sordi. Di Tutto e di Tutti circa il mondo della Sordità", ideato, fondato e diretto da Franco Zatini