Il Tribunale di Perugia riconosce il diritto all'indennità di comunicazione ad un minore extracomunitario sordomuto e condanna l'Inps al pagamento anche degli arretrati. Nella stessa sentenza viene ribadito che in casi come questi, il solo mancato possesso della carta di soggiorno non può pregiudicare l'accesso alle prestazioni di welfare previste da leggi italiane. Lo riporta il sito dell'Inca Umbria.
La causa, avviata da Marzia Biagiotti, legale dell'Inca Umbria, si è resa necessaria dopo che i genitori, con regolare permesso di soggiorno, si sono visti rifiutare la loro richiesta dall'Istituto previdenziale con la motivazione, un po' paradossale, che il minore, pur riconosciuto affetto da sordomutismo fin dall'aprile 2011 dalla Commissione Medica presso l'Inps di Perugia, risultava senza il regolare permesso di soggiorno per lungo soggiornanti.
Una spiegazione non convincente per giudice di Perugia che oltre a imporre il pagamento dell'indennità da ora in avanti, ha anche riconosciuto il diritto del minore ad avere i relativi ratei pregressi non percepiti.
Il Tribunale, facendo esplicito riferimento ad alcune sentenze della Corte Costituzionale in materia di immigrazione, ha ribadito l'illegittimità della misura contenuta nella legge finanziaria 2001 che subordina il riconoscimento delle prestazioni di welfare al possesso del permesso di soggiorno Ce per lungo soggiornanti, perché afferma “ha reso effettiva un'ampia gamma di presupposti limitativi e ha determinato una ingiustificata disparità di trattamento (anche nell'ambito dello stesso nucleo familiare) tra gli extracomunitari e i cittadini italiani”.
“Molti pronunciamenti in materia di immigrazione, già emessi dalla Consulta, che hanno riguardato altre tipologie di prestazioni di welfare (indennità di accompagnamento, di invalidità e di inabilità del lavoro), sono il frutto dell'attività di contenzioso del patronato della Cgil – spiega Franca Gasparri, del collegio di presidenza dell'Inca -. Ciò dimostra quanto sia urgente che il Parlamento si pronunci per una radicale modifica della legislazione di riferimento”.
Il giudizio negativo, più volte richiamato nella sentenza ha indotto il Tribunale di Perugia a prendere una decisione che non lascia alcun dubbio, condannando l'Inps a corrispondere l'indennità di comunicazione, addirittura con effetto retroattivo a partire dalla data di presentazione delle domanda; perciò anche considerando tutti i ratei pregressi non corrisposti fin dal 2010, data di invio della regolare richiesta all'Inps. “Questa ennesima sentenza – afferma ancora Gasparri – deve indurre il potere legislativo a porre fine ad una pratica discriminatoria, fin troppo abusata, che oltre a impedire l'esercizio dei diritti da parte di tanti, troppi stranieri, comporta un contenzioso giudiziario, il cui costo ricade sull'intera collettività”.
Fonte: Giornale dell'Umbria (15 aprile 2014)
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