venerdì 3 gennaio 2014

Legge 104/92 e la pensione anticipata.

Legge di stabilità, salvi permessi 104 per pensione anticipata. Approvata la legge di stabilità, affrontiamo l'analisi del testo definitivo. Per quanto riguarda la rivalutazione delle pensioni ci sono state delle novità, anche se non quelle sperate. Partiamo dai permessi 104. Infatti, ricordiamo, che la riforma Fornero aveva escluso dal calcolo per la pensione anticipata (con età contributiva, ma prima dei 62 anni, penalizzazione non valida in fase transitoria fino al 2017), sia i permessi AVIS che della Legge 104 per accudire i familiari in difficoltà, che non venivano più considerati "prestazione effettiva".
Tra questi ultimi si elencavano, invece:  la maternità obbligatoria, la malattia, l’infortunio, la cassa integrazione ordinaria e il servizio militare.

I permessi AVIS erano già stati esclusi da tale penalizzazione, con un emendamento al DL 101/2013. Per i permessi Legge 104 si è dovuto attendere la legge di stabilità. Quindi all'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,  saranno aggiunte le seguenti parole: "nonché per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104", ristabilendo un principio di civiltà.
Fonte: OrizzonteScuola.it

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Stop alle penalizzazione dei permessi 104

LEGGE 147/2013: SALVI TITOLARI DEI PERMESSI 104/92  PER PENSIONE ANTICIPATA
LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 27 dicembre 2013 - Suppl. Ordinario n. 87) come segue:
Comma 493. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Leggiamo: sull’art. 2-quart della legge Fornero
Testo del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2011), coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.».
2-quater. All'articolo 24, comma 14, lettera c), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «di almeno 59 anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno 60 anni di età». Le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità  contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

RILEGGIAMO sulla pensione anticipata:
2-quater. All'articolo 24, comma 14, lettera c), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «di almeno 59 anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno 60 anni di età». Le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità  contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, «nonché per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».


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