domenica 17 novembre 2013

Disabili, la mappa delle agevolazioni

I portatori di handicap hanno una normativa ad hoc per l´acquisto di veicoli e per l´assistenza. La normativa fiscale riconosce, per le persone con disabilità e per i loro familiari, particolari benefici fiscali. 


AGEVOLAZIONI PER L´ACQUISTO DEI VEICOLI.
Le spese sostenute per l´acquisto dei veicoli dei disabili danno diritto a una detrazione dall´Irpef, in sede di dichiarazione dei redditi, pari al 19% del loro ammontare. Le seguenti categorie di disabili hanno diritto all´agevolazione: persone non vedenti e sorde; persone disabili con handicap psichico o mentale titolari dell´indennità di accompagnamento; persone disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni; persone disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
La detrazione compete una sola volta, cioè per un solo veicolo, nel corso di un quadriennio, che decorre dalla data di acquisto, e deve essere calcolata su una spese massima di 18.075,99 euro, a condizione che lo stesso veicolo venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del portatore di handicap. Oltre alla detrazione Irpef del 19%, è possibile fruire: dell´Iva con aliquota agevolata al 4%, anziché aliquota al 22%, sull´acquisto di autovetture (con cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel); dell´esenzione del bollo auto; dell´esenzione dell´imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.

LA DETRAZIONE PER GLI ADDETTI ALL´ASSISTENZA.
Le spese sostenute per le persone addette all´assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, sono detraibili nella percentuale del 19% in sede di dichiarazione dei redditi. La detrazione fiscale si calcola su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro, a condizione che il reddito complessivo del contribuente non sia superiore a 40.000 euro. L´importo di 2.100 euro deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente, a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l´assistenza. La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. La detrazione d´imposta per gli addetti all´assistenza non pregiudica la possibilità di dedurre, sempre in sede di dichiarazione dei redditi, i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all´assitenza personale o familiare che sono deducibili nel limite di 1.549,37 euro.

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE.
È possibile fruire della detrazione fiscale del 50%, in sede di dichiarazione dei redditi, sulle spese di ristrutturazione edilizia. Rientrano nell´agevolazione fiscale le spese sostenute per l´eliminazione delle barriere architettoniche, riguardanti ad esempio ascensori e montacarichi, e quelle effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle Persone portatrici di handicap grave. La detrazione fiscale per l´eliminazione delle barriere architettoniche non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile. La detrazione del 19% su queste spese spetta, quindi, solo sulla eventuale parte in più rispetto alla quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 50%. La detrazione è applicabile alle spese sostenute per realizzare interventi previsti unicamente sugli immobili, per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile. Non si applica, invece, alle spese sostenute per l´acquisto di beni mobili, sia pure diretti a favorire la comunicazione e la mobilità.
Desio Ricci. Fonte: Il Giornale di Vicenza 17.11.2013

PER SAPERE DI PIU'
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