sabato 25 giugno 2016

Legge 112 del 2016 "Dopo di Noi": i sordi e sordomuti, titolari art. 3, comma 3, della Legge 104/92

E' arrivata nella Gazzetta Ufficiale la Legge cosiddetta "Dopo di noi", già promulgata dal Presidente della Repubblica Mattarella, per l'assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Ecco il testo dell'articolo 1 sulla finalità della Legge n. 112 del 22 giugno 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2016.


1. La presente legge, in attuazione dei  principi  stabiliti  dagli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti  fondamentali  dell'Unione  europea  e  dagli articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera  a), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle  persone  con disabilità, fatta a New  York  il  13  dicembre  2006  e  ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009,  n.  18,  é  volta  a favorire il benessere, la  piena inclusione  sociale  e  l'autonomia delle persone con disabilita'. 

2. La presente  legge  disciplina  misure  di  assistenza,  cura  e protezione nel superiore  interesse  delle  persone  con  disabilità grave, non determinata dal naturale  invecchiamento  o  da  patologie connesse alla  senilità,  prive  di  sostegno  familiare  in  quanto mancanti di entrambi i genitori o perché'  gli  stessi  non  sono  in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale,  nonché  in  vista del venir meno del  sostegno  familiare,  attraverso  la  progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita  dei   genitori.   Tali   misure,   volte   anche   ad   evitare l'istituzionalizzazione, sono integrate, con  il  coinvolgimento  dei soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n.  328,  nel  rispetto  della  volontà delle persone con disabilita' grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. Lo stato di disabilitè  grave,  di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, é accertato con le modalità  indicate  all'articolo  4  della  medesima legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali  di  assistenza  e gli  altri  interventi  di  cura  e  di   sostegno   previsti   dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità. 

3. La presente legge è  volta, altresi', ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di  assicurazione e la costituzione  di  trust,  di  vincoli  di  destinazione  di  cui all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a  vincolo  di  destinazione  e disciplinati  con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di  organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo  10,  comma  1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.  460, riconosciute  come persone giuridiche, che operano  prevalentemente  nel  settore  della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero  3),  dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,  anche  ai  sensi del comma 2-bis dello stesso  articolo,  in  favore  di  persone  con disabilità grave, secondo le modalità  e  alle  condizioni  previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge. 


Il commento del presidente della Federazione Italiana dei Disabili
La Camera ha dunque approvato in via definitiva la legge sul cosiddetto “Dopo di noi” accogliendo gli emendamenti introdotti dal Senato della Repubblica.

“Il lungo e serrato dibattito attorno a questo tema, nelle Aule parlamentari e nel Paese, è senza dubbio il segno di quanto sia forte l’interesse, ma anche di quanto siano diversi gli accenti e le sensibilità attorno ai temi dell’autonomia personale delle persone con disabilità.”

Questo il primo commento di Vincenzo Falabella, presidente della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap.

“Questo confronto e interesse deve ora diffondersi nei territori e nelle comunità locali per rendere operativi e concreti gli intenti della norma, ma deve anche estendersi ad altri aspetti altrettanto drammatici che riguardano il rischio di segregazione e di isolamento delle persone con disabilità.”

FISH infatti, pur apprezzando il traguardo raggiunto, conferma le perplessità circa quella che considera un’occasione perduta e cioè interventi molto più stringenti per la deistituzionalizzazione delle persone con disabilità che oggi vivono in istituti segreganti. “Non è sufficiente prevedere in legge che il ‘dopo di noi’ riguarda anche percorsi di di deistituzionalizzazione, ma è necessario impedire che quelle istituzioni continuino ad esistere, siano accreditate, convenzionate e finanziate con soldi pubblici.”

Ora la norma deve essere concretamente applicata. Se le novità che riguardano il trust e le agevolazioni fiscali non dovrebbero incontrare difficoltà applicative, rimangono al contrario una incognita i tempi e le modalità di concreta attuazione dei servizi e dei sostegni diretti alle persone e alla famiglie. Su questi molto incide la volontà politica e la capacità organizzativa di regioni e territori oltre all’indirizzo dei Ministeri competenti.

“Su questo anche FISH svolgerà il suo ruolo di monitoraggio e di stimolo per favorire una corretta e veloce attuazione, ma anche per vigilare su distorsioni applicative lontane dalle volontà del Legislatore e di chi ha voluto questa norma.”

PER SAPERE DI PIU'



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«La storia non è utile perché in essa si legge il passato, ma perché vi si legge l’avvenire» (M.D’Azeglio)
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"Storia dei Sordi. Di Tutto e di Tutti circa il mondo della Sordità", ideato, fondato e diretto da Franco Zatini