Articolo 10, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Modifica dell’articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nuovo incentivo per l’assunzione di lavoratori con disabilità. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
A seguito delle modifiche introdotte all’articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 dall’articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con disabilità è gestito dall’INPS.
La richiesta di fruizione deve essere inviata all’Istituto mediante apposite procedure telematiche. Il beneficio può essere autorizzato fino all’esaurimento delle risorse specificamente stanziate. Si forniscono le precisazioni normative e le indicazioni operative per il godimento dell’incentivo.
Circolare Inps n. 99 del 13 giugno 2016
L’articolo 10 del decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015 (vedi testo art.10 D.Lgs. 151/2015) ha modificato l’articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, prevedendo - per le assunzioni delle persone con disabilità effettuate a partire dal 1° gennaio 2016 – un nuovo incentivo che varia, rispetto a quanto precedentemente previsto, sia in entità che per le modalità di richiesta.
Più specificamente, al fine di realizzare una concreta promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, la nuova formulazione dell’articolo 13, legge 68/1999 (all. n. 2), prevede, a favore dei datori di lavoro, un incentivo di tipo economico, rapportato alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, che varia in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto.
La domanda di fruizione dell’incentivo deve essere trasmessa, mediante apposite procedure telematiche, all’INPS. L’Istituto, a seguito dell’inoltro delle domande di autorizzazione alla fruizione del beneficio effettua, mediante i propri sistemi informativi centrali, i controlli circa i requisiti di spettanza dell’incentivo, verificando, in particolare, la natura privatistica del datore di lavoro che procede alla richiesta di riconoscimento dell’incentivo, l’esistenza del rapporto di lavoro con il lavoratore e la disponibilità di risorse. Superati i suddetti controlli, alle istanze inviate è attribuito un esito positivo comportante l’autorizzazione alla fruizione del beneficio. A seguito dell’autorizzazione, l’incentivo può essere fruito dal datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili o, nel caso di datori di lavoro agricoli che operano con il sistema DMAG, trimestrali.
Per i datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens, il conguaglio afferente ai periodi correnti decorre dal periodo di competenza di giugno 2016. Il recupero del beneficio relativo ai mesi pregressi (gennaio 2016 – maggio 2016) per assunzioni incentivate già effettuate potrà essere operato - mediante esposizione nelle denunce contributive - entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di pubblicazione della presente circolare, come disposto da Consiglio di Amministrazione dell’Istituto con delibera n. 5 del 25 marzo 1993, approvata con D.M. del 7 ottobre 1993 (cfr. par. 8.1).
Per i datori di lavoro agricoli la compensazione afferente i periodi di competenza del primo trimestre 2016 sarà effettuata attraverso la presentazione di DMAG di tipo V (variazione) con le modalità meglio illustrate al paragrafo 8.2.
1. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio.
L’incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all’obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68/1999, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore.
Rientrano tra i datori di lavoro ammessi a godere del beneficio di cui all’art. 13 della legge n. 68/1999 anche gli enti pubblici economici (EPE), tenuto conto che, come previsto dall’articolo 3, comma 6, della medesima legge 68/1999, agli stessi si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
2. Lavoratori per i quali spetta l’incentivo.
Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015, l’incentivo può essere legittimamente fruito per l’assunzione delle seguenti categorie di lavoratori:
1. lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
2. lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
3. lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento.
In considerazione della circostanza che il dettato normativo limita espressamente la possibilità di fruire delle agevolazioni alle sole assunzioni di lavoratori disabili, non si può godere dell’incentivo per le altre categorie protette di lavoratori che, pur avendo diritto al collocamento obbligatorio, non rientrano nelle condizioni sopra elencate.
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