La legge n. 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014) ha corretto la riforma delle pensioni (Legge Fornero) che comportava di fatto la necessità di recuperare i giorni di permesso e congedo previsti dall’art. 33 della legge 104/92 per non incorrere nella penalizzazione in caso di pensionamento anticipato rispetto ai 62 anni di età.
Si tratta in sostanza dei permessi fruiti dal lavoratore con handicap grave per sé stesso, dei permessi fruiti dal lavoratore per l’assistenza del familiare disabile e del prolungamento del congedo parentale fruito dai genitori per l’assistenza del figlio con handicap grave.
Infatti, l’articolo 1 – comma 493 della legge di stabilità 2014 ha modificato l'articolo 6, comma 2 quater della Legge n. 14/2012 escludendo dal calcolo delle penalizzazioni ai fini della pensione anticipata “i congedi e i permessi concessi ai sensi dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
Ripercorriamo sinteticamente il problema che si è determinato con la riforma delle pensioni Monti-Fornero per le persone che avevano usufruito dei permessi e dei congedi di cui sopra.
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Legge 104 e i sordi
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