lunedì 25 gennaio 2016

DdL unioni civili e persone con disabilità

Mano nella mano “Non possiamo limitare il nostro impegno alle norme di settore. Le persone con disabilità sono Cittadini e quindi, come ci insegna la Convenzione ONU, i principi di uguaglianza e non discriminazione devono essere trasversali a tutte le politiche e norme di un Paese.”


Così spiega Vincenzo Falabella, Presidente della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, la formale comunicazione inviata ai Capigruppo al Senato, dove è in esame il Disegno di Legge (2081) sulle unioni civili per chiedere specifici emendamenti.

“Sul delicato tema delle unioni civili all’interno della nostra Federazione vi possono essere posizioni e sensibilità diverse, ma vi è unanime convinzione che la norma non possa essere completa se non considera nelle fattispecie previste anche le questioni connesse alla disabilità.”

E in effetti il Disegno di Legge non contempla l’ipotesi che uno dei partner (o entrambi) possano essere persone con disabilità. Questo è evidente dalla mancata previsione dell’estensione alle unioni civili delle agevolazioni lavorative che consentono permessi e congedi per l’assistenza di congiunti (fra i quali il coniuge e i figli) con grave disabilità. “Su tale aspetto, foriero altrimenti di contenziosi in caso di approvazione della norma, sarebbe opportuno uno specifico emendamento.”

“Ma prima ancora – prosegue Vincenzo Falabella – chiediamo che venga espressamente richiamato il rispetto dell’articolo 23 della Convenzione ONU che impone di eliminare le discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità in tutto ciò che attiene al matrimonio, alla famiglia, alla paternità e alle relazioni personali. Abbiamo a mente molti episodi di discriminazione, in particolare, ma non solo, per quanto riguarda l’adozione e l’affido a persone con disabilità.”

In un clima di confronto sui diritti civili non si potrà non tener conto anche di quelli delle persone con disabilità.
Fonte: fishonlus.it

Convenzione Onu a favore delle persone con disabilità: Articolo 23
Rispetto del domicilio e della famiglia
1. Gli Stati Parti dovranno prendere misure efficaci ed appropriate per eliminare le discriminazioni contro le persone con disabilità in tutte le questioni che riguardano il matrimonio, la famiglia, la paternità e le relazioni personali, sulla base di eguaglianza con gli altri, in modo da assicurare che:
(a) sia riconosciuto il diritto di ogni persona con disabilità, che sia in età di matrimonio, di sposarsi e fondare una famiglia sulla base del consenso libero e pieno dei contraenti;
(b) siano riconosciuti i diritti delle persone con disabilità di decidere liberamente e responsabilmente riguardo al numero dei figli e all’intervallo tra la natalità di un figlio e l’altro e di avere accesso in modo appropriato secondo l’età alle informazioni, in materia di procreazione e pianificazione familiare, e siano forniti i mezzi necessari a consentire loro di esercitare tali diritti;
(c) le persone con disabilità, inclusi i bambini, conservino la loro fertilità sulla base di eguaglianza con gli altri.

PER SAPERE DI PIU'
Senatrice Monica Cirinnà
Convenzione Onu a favore delle persone con disabilità



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