giovedì 11 giugno 2015

Istruzioni per la riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni erogate dall'Inps.

Convenzione fra l’INPS e l’Ente Nazionale Sordi (ENS) per la riscossione dei contributi associativi previsti dall’art. 1-undecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641. Istruzioni operative e contabili. In data 8 agosto 2014 è stata sottoscritta una convenzione con l’Ente Nazionale Sordi (ENS), approvata con determinazione n. 63 del 27 maggio 2014, per la riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni erogate dall’INPS.

La circolare INPS n. 112 del 29 maggio 2015 emana il seguente testo:
La convenzione ha validità triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

OGGETTO E MODALITÀ DI RISCOSSIONE
Le persone sorde, titolari di pensioni, indennità di accompagnamento e/o indennità speciali, il cui pagamento è stato affidato all’INPS a norma dell’art. 130 decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, possono esercitare il diritto di versare all’ENS i contributi associativi, mediante trattenuta sulle suddette prestazioni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1-undecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641.
La riscossione dei contributi associativi sarà effettuata dall'INPS a favore delle Associazioni, in regola con gli obblighi contributivi, mediante trattenuta effettuata all’atto di pagamento delle singole rate di prestazione.
A tal fine l’INPS mette a disposizione dei soggetti interessati appositi canali telematici al fine di consentire la consultazione dell’importo della quota associativa trattenuta e la denominazione dell’Associazione destinataria della suddetta quota.

DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DEL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO
La misura annuale del contributo associativo, stabilita dagli Organi statutari dell’ENS ed esplicitamente indicata nell’atto di delega alla riscossione, è uguale per tutti gli iscritti ed è trattenuta in dodici quote mensili sulle singole rate di prestazione.
La quota associativa ENS, attualmente, è di 100,00 € annui.
In caso di variazione, la nuova misura sarà notificata all’INPS - Direzione centrale Organizzazione - tramite PEC o lettera raccomandata A/R spedita entro il 30 settembre di ciascun anno e sarà applicata a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo.
Nel contempo, la stessa Associazione si impegna a trasmettere agli interessati, firmatari delle deleghe, idonea comunicazione riguardo le suddette variazioni delle quote associative.

GESTIONE DELLA DELEGA
L'autorizzazione a effettuare la trattenuta, di cui all'art.1 del presente accordo, avverrà mediante la trasmissione di apposita delega all’INPS.
La delega alla riscossione, redatta secondo un modulo predisposto dallo stesso Istituto, dovrà obbligatoriamente essere sottoscritta dal singolo associato e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
In caso di presentazione contestuale alla domanda di prestazione, la delega sarà trasmessa all’INPS dal datore di lavoro con le stesse modalità d’invio telematico della domanda di prestazione.
La delega così trasmessa produrrà i suoi effetti dalla data di decorrenza della prestazione stessa.
Il datore di lavoro che acquisisce la delega alla riscossione dovrà custodire, in formato cartaceo o equivalente secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS.
Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su prestazione già in essere, l’invio dei dati della delega all’INPS da parte dell’ENS dovrà avvenire con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto.
L’Associazione dovrà, altresì, trasmettere in formato digitale la delega acquisita, avendo sempre cura di conservare, con le modalità sopra citate, l’originale firmato.
Tale delega produrrà i suoi effetti con decorrenza dalla prima rata di prestazione non estratta alla data di ricezione della stessa.
La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.
E’ ammessa un’unica delega su singola prestazione.

DECORRENZA E VALIDITA’ DELLA REVOCA
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa; l’Istituto provvederà nel più breve tempo possibile all’elaborazione della domanda.
Nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Associazione, la nuova produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l’indicazione dell’Associazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.
La revoca alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della prestazione associata.

RAPPORTI FINANZIARI, SPESE E RIMESSE
Sono regolati dagli articoli 6, 7, e 8 della convenzione ed i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra questa Direzione Generale e ENS.
Per il servizio di riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni di cui alla presente convenzione, con Determinazione Commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono state fissate dall’Istituto, a partire dal 1 gennaio 2015, le seguenti tariffe:
Attività Tariffa
- Nuova delega su domanda di pensione € 0,04
- Nuova delega su pensione esistente € 0,74
- Revoca delega telematizzata € 0,74
- Variazione (revoca + acquisizione nuova delega) € 1,48
- Gestione delega € 0,04

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Con l'articolo 9 della convenzione, l’Ente Nazionale Sordi (ENS) esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai rapporti intercorrenti tra il titolare della prestazione assoggettata alla ritenuta associativa e l’ Associazione stessa: pertanto, nelle controversie conseguenti alla contestazione sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega, l’Ente Nazionale Sordi (ENS) si obbliga a ristorare l'INPS stesso di ogni eventuale effetto negativo comunque derivante da dette controversie.

CODICE INPS
Il codice INPS assegnato è W

ISTRUZIONI CONTABILI
Ai fine della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali effettuate sulle pensioni per conto dell’Ente Nazionale Sordi (ENS), si indicano i seguenti conti, istituiti con circolare n. 5 del 11 gennaio 1999:
GPA29086 - per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni pagate nell’anno in corso;
GPA25088 - per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni pagate negli anni precedenti.
I rapporti finanziari con la suddetta Associazione saranno definiti, come già precisato, direttamente dalla Direzione generale.
Il Direttore Generale INPS Cioffi 


PER SAPERE DI PIU'


«La storia è testimonio dei tempi, luce della verità, vita della memoria, maestra della vita» (Cicerone)
«La storia non è utile perché in essa si legge il passato, ma perché vi si legge l’avvenire» (M.D’Azeglio)
«Bisogna ricordare il “passato” per costruire bene il “futuro”» (V.Ieralla) 
Per qualsiasi segnalazione, rettifica, suggerimento, aggiornamento, inserimento dei nuovi dati o del curriculum vitae e storico nel mondo dei sordi, ecc. con la documentazione comprovata, scrivere a: info@storiadeisordi.it 
"Storia dei Sordi. Di Tutto e di Tutti circa il mondo della Sordità", ideato, fondato e diretto da Franco Zatini