Ecco il testo ufficiale del Senato della Repubblica con il quale ha predisposto il testo unificato delle proposte da parte dei senatori (n.302, n.1019, n.1151, n.1789 e n.1907) che hanno proposto circa il riconoscimento legislativo della Lis e della Lis-Tattile, adottato dalla 1^ Commissione permanente della 17^ legislatura come il seguente del resoconto sommario n. 369 del 16 febbraio 2016, il relatore del sen. Francesco Russo (foto).
Riconoscimento della lingua italiana dei segni
Art. 1. (Diritti delle persone sorde e rimozione delle barriere della comunicazione)
1. In attuazione degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione e degli articoli 22 e 26 nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica promuove la rimozione delle barriere della comunicazione che limitano la partecipazione delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere alla vita collettiva.
2. La Repubblica tutela, sostiene e promuove tutti gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità: screening neonatale, protesizzazione precoce con protesi digitali; tecniche di riabilitazione e logopedia. In merito alla comunicazione, riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la LIS tattile, promuovendo altresì l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, l'oralismo e il bilinguismo (lingua italiana parlata/LIS). Garantisce la diffusione di tutti gli strumenti tecnologici, i servizi e le risorse finalizzati a garantire inclusione sociale e accesso all'informazione per le persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere, promuovendo sistemi di sottotitolazione, servizi di interpretariato nella LIS e ogni altra azione atta a realizzare la piena autonomia, integrazione e realizzazione umana, nel rispetto delle scelte delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
Art. 2. (Libertà di scelta e non discriminazione)
1. La Repubblica riconosce il diritto di libera scelta delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere e delle loro famiglie in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati per il raggiungimento della piena integrazione sociale. La Repubblica assicura le garanzie necessarie affinché le persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere possano, liberamente, fare uso della LIS o dei mezzi di sostegno alla comunicazione orale in tutti i settori pubblici e privati, al fine di rendere effettivo l'esercizio dei loro diritti e delle libertà costituzionali e in maniera particolare il libero sviluppo della personalità, la formazione nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché il diritto alla educazione e alla piena partecipazione alla vita politica, economica, sociale e culturale.
2. Nessuna persona può essere discriminata né trattata in maniera diseguale, direttamente o indirettamente, mentre esercita il suo diritto di opzione all'uso della LIS o di mezzi di sostegno alla comunicazione orale in qualsiasi ambito, sia pubblico sia privato.
Art. 3. (Prevenzione della sordità e strumenti atti ad attenuare, correggere o eliminare il deficit uditivo)
1. La Repubblica promuove l'attuazione di interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
2. La Repubblica promuove interventi di sostegno psicologico per tutti i bambini nati o divenuti sordi, nonché per le rispettive famiglie, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
Art. 4. (Accessibilità alla comunicazione, all'informazione, ai luoghi e agli spazi pubblici e privati e ai rapporti con la pubblica amministrazione)
1. La Repubblica promuove l'accessibilità universale degli ambienti, dei processi, dei beni, dei prodotti e dei servizi, così come gli oggetti e gli strumenti, gli utensili e dispositivi affinché siano comprensibili, utilizzabili e praticabili da parte di tutte le persone in condizioni di sicurezza e nella maniera più autonoma e naturale possibile.
2. La Repubblica garantisce che siano resi accessibili edifici e ambienti circostanti, specie se di nuova costruzione, con particolare attenzione all'eliminazione di barriere e all'adattamento di apparati e strumenti. A tal fine promuove l'implementazione, negli edifici, di soluzioni costruttive e tecnologiche che facilitino l'accesso e l'utilizzo degli spazi interni ed esterni e di sistemi di automazione e domotica.
3. La Repubblica promuove la diffusione e l'utilizzo della LIS, della LIS tattile e delle tecnologie per la sottotitolazione come strumenti e modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive, ai programmi di informazione ed attualità, a film, fiction e documentari, messaggi promozionali e ogni altro contenuto venga trasmesso dalle emittenti televisive di Stato e private.
4. Le campagne pubblicitarie istituzionali, le pagine e i portali internet di pubblica utilità o finanziati da fondi pubblici devono essere rese accessibili alle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere, mediante sistemi integrati di sottotitolazione e interpretariato nella LIS. Le amministrazioni pubbliche che promuovono o sovvenzionano congressi, giornate di studio, simposi e seminari ai quali partecipano persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere sono tenute a facilitare la loro accessibilità attraverso la prestazione di servizi di interpretariato nella LIS e di sottotitolazione e stenotipia.
5. La Repubblica garantisce l'accesso a tutti i servizi di emergenza e pronto intervento mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, come le applicazioni per smart-phone, tablet e altri dispositivi; garantisce, altresì, l'accesso ai messaggi relativi a eventuali dichiarazioni di stato di emergenza e allarme per eventi eccezionali che coinvolgano la popolazione.
6. La Repubblica promuove, in ogni sede giurisdizionale e in ogni rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, l'uso di ogni metodologia comunicativa nella lingua italiana parlata, nella LIS e nella LIS tattile e di ogni strumento tecnico, anche informatico, idoneo a favorire la comunicazione delle persone sorde. Promuove, altresì, la prestazione di servizi di interpretariato nella LIS e nella LIS tattile e la disponibilità di tutti i canali comunicativi e degli strumenti atti a favorire, per tutte le persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere, la piena fruizione dei servizi e delle risorse offerti ai cittadini.
7. Con riguardo all'amministrazione della giustizia e a quella penitenziaria, la Repubblica promuove la formazione e la disponibilità di servizi di interpretariato nella LIS e nella LIS tattile per rendere effettiva l'applicazione di quanto disposto ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura penale nei confronti delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere.
Art. 5. (Scuola)
1. La pubblica amministrazione garantisce la prestazione di tutti i servizi a sostegno e a integrazione dell'alunno sordo, tra cui la presenza dell'insegnante di sostegno, dell'assistente alla comunicazione, di ausili tecnologici e altre risorse e operatori che assicurino la piena partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche. La pubblica amministrazione garantisce altresì all'alunno e alla sua famiglia la libertà di scelta tra le metodologie didattiche e di sostegno alla comunicazione e all'apprendimento.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca garantisce l'apprendimento della LIS e della LIS tattile da parte degli studenti sordi, sordo-ciechi e con disabilità uditiva in genere, che abbiano optato per questa lingua e l'accesso a modelli educativi che promuovano il bilinguismo (lingua italiana parlata/LIS) e l'oralismo, che sono di libera scelta da parte degli alunni sordi, sordo-ciechi e con disabilità uditiva in genere e delle loro famiglie.
3. I piani di studio possono includere l'apprendimento della LIS come materia facoltativa da parte di tutti gli alunni, al fine di facilitare l'inclusione sociale degli alunni sordi, sordo-ciechi e con disabilità uditiva in genere, utenti della LIS o della LIS tattile, incrementando valori di uguaglianza e rispetto delle diversità linguistiche e culturali.
4. Al fine di disporre di professionisti debitamente qualificati per l'insegnamento della LIS, della LIS tattile e per i differenti ruoli di assistente alla comunicazione e interprete di LIS, l'Amministrazione competente determina, di concerto con l'Associazione preposta dallo Stato alla tutela e alla rappresentanza dei sordi in Italia, i titoli di studio e l'iter formativo per l'accesso a tali professionalità e favorisce la loro formazione iniziale e permanente.
Art. 6. (Formazione universitaria e post-universitaria)
1. La Repubblica garantisce l'accessibilità all'istruzione universitaria e post-universitaria attraverso la possibilità di accedere a tutti gli strumenti e servizi per l'abbattimento delle barriere della comunicazione, linguistiche, tecnologiche e di altra natura, tesi a garantire pari opportunità e autonomia dello studente sordo, sordo-cieco e con disabilità uditiva in genere.
2. La Repubblica promuove, nel rispetto dell'autonomia universitaria, sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione post lauream, l'insegnamento e l'uso da parte degli studenti, della LIS e di altre tecniche, metodologie e risorse, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle persone sorde e l'accesso all'informazione.
Art. 7. (Inclusione lavorativa e formazione permanente)
1. La Repubblica garantisce, nei luoghi di lavoro, pari opportunità e accessibilità di ambienti, postazioni di lavoro, risorse, corsi di formazione e aggiornamento, colloqui, riunioni, interazioni con la dirigenza e i colleghi e tutto ciò che riguarda la vita lavorativa, mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti e ausili possibili, nonché delle nuove tecnologie, tra cui applicazioni, chat, e-mail, videoconferenza, atti a realizzare la piena inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere sui luoghi di lavoro.
Art. 8. (Tutela della salute)
1. Le amministrazioni pubbliche competenti garantiscono l'accesso alle strutture preposte alla salute del cittadino e ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e cura, promuovendo l'utilizzo di tutti i canali comunicativi e linguistici nonché le tecnologie atti a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione da parte delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere.
2. Le amministrazioni pubbliche competenti adottano le misure necessarie affinché le campagne informative e preventive in materia di salute siano accessibili alle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere, nella LIS e con sistemi di sottotitolazione.
Art. 9. (Arte, cultura, tempo libero)
1. Le amministrazioni pubbliche competenti promuovono e garantiscono la piena accessibilità del patrimonio storico, artistico e culturale italiano, il turismo accessibile e la fruizione di eventi culturali, della pratica sportiva, di manifestazioni e di eventi ricreativi, attraverso la realizzazione di servizi di interpretariato nella LIS e di sottotitolazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche competenti promuovono iniziative finalizzate a far conoscere e rendere fruibile il patrimonio culturale italiano alle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere, quali: formazione al personale, visite guidate nella LIS, video-guide, realizzazione di pannelli esplicativi accessibili, applicazioni tecnologiche e tutto ciò che può migliorare la fruibilità di attività legate allo sport, alla cultura e al tempo libero.
Art. 10. (Trasporti)
1. Nelle stazioni di trasporto marittimo, terrestre e aereo sono previsti servizi di interpretariato nella LIS, di sottotitolazione e di informazione accessibile, in particolare nei punti di informazione e contatto con il pubblico. 2. Le amministrazioni pubbliche competenti adottano le misure necessarie affinché le comunicazioni e le istruzioni relative alle norme di funzionamento, sicurezza ed emergenza nei trasporti siano diffuse nella LIS e sottotitolate.
Art. 11. (Partecipazione politica)
1. Le istituzioni e la pubblica amministrazione provvedono a rendere accessibili e pienamente fruibili campagne informative, norme, tribune elettorali, programmi e calendari concernenti eventi elettorali alle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere, veicolando la comunicazione e l'informazione nella LIS e con sottotitoli e utilizzando strumenti e canali adeguati.
2. Il Parlamento, le Regioni e gli enti locali promuovono servizi di interpretariato nella LIS e di sottotitolazione in occasione di riunioni plenarie di carattere pubblico e di qualsiasi altro evento di interesse generale.
Art. 12. (Regolamenti)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentiti l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi e le associazioni maggiormente rappresentative di rilevanza nazionale per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde, sono adottate le norme di attuazione di quanto previsto dalla presente legge.
Art. 13. (Registro nazionale degli interpreti della LIS)
1. È istituito, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Registro nazionale degli interpreti della Lingua dei Segni Italiana (LIS). 2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione al Registro di cui al precedente comma. Art. 14. (Osservatorio nazionale sulla condizione dei bambini affetti da sordità)
1. Allo scopo di promuovere la piena integrazione dei bambini affetti da sordità, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è istituito l'Osservatorio nazionale sulla condizione dei bambini affetti da sordità, di seguito denominato «Osservatorio».
2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ed è composto da non più di quaranta membri, nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini e in modo che siano rappresentate le associazioni nazionali maggiormente rappresentative dei bambini affetti da sordità. L'Osservatorio è integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo della sordità, designati dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali in numero non superiore a cinque.
3. La disciplina, la composizione, la nomina, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Osservatorio sono regolati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'Osservatorio dura in carica tre anni. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, l'Osservatorio presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e dell'eventuale proroga della durata, per un ulteriore periodo comunque non superiore a tre anni, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati seguendo la medesima procedura.
5. L'Osservatorio predispone un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione dei bambini affetti da sordità; promuove la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione dei bambini affetti da sordità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali; predispone una relazione sullo stato di attuazione della presente legge; promuove la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei bambini affetti da sordità.
Art. 15. (Attuazione, monitoraggio e sanzioni)
1. Le istituzioni e la pubblica amministrazione provvedono a monitorare, secondo le proprie competenze e responsabilità, e con propri mezzi, l'attuazione dei princìpi e delle disposizioni contenute nella presente legge e predispongono opportune sanzioni in caso di inadempienze.
Art. 16. (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni provvedono alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo la legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
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«La storia è testimonio dei tempi, luce della verità, vita della memoria, maestra della vita» (Cicerone)
«La storia non è utile perché in essa si legge il passato, ma perché vi si legge l’avvenire» (M.D’Azeglio)
«Bisogna ricordare il “passato” per costruire bene il “futuro”» (V.Ieralla)
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"Storia dei Sordi. Di Tutto e di Tutti circa il mondo della Sordità", ideato, fondato e diretto da Franco Zatini