lunedì 21 settembre 2015

La modificazione della Legge 68/99 da parte del Governo a favore dei sordi disoccupati

Invalidità, ecco come cambia la disciplina del collocamento obbligatorio dei disabili. Dopo oltre 15 anni di vita, la disciplina del collocamento obbligatorio subisce un importante e generale aggiornamento. Delle nuove norme beneficeranno anche i soggetti con una perdita della capacità lavorativa di oltre due terzi.
 
Nel decreto sulla semplificazione dei rapporti di lavoro adottato dal Cdm in via definitiva venerdì scorso (ed in attesa della pubblicazione in GU) arrivano nuove norme in materia di collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili. L'intervento prevede una serie di modifiche alla legge 68/99 volte ad estendere le tutele per i disabili e ad aumentare gli incentivi alle assunzioni per i datori di lavoro. Vediamole.

In primo luogo il decreto inserisce nell'ambito dei disabili destinatari del collocamento obbligatorio anche le perso­ne con diritto all'assegno Inps di invalidità in ragione della ridotta capacità lavorativa a meno di un terzo e in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale.
 
Quote di riserva. Il provvedimento interviene poi sulla disciplina sulle quote di riserva eliminando la subordinazione dell’obbligo dell’assunzione dei disabili a carico di specifici datori di lavoro (datori di lavoro privati che occupino da 15 a 35 dipendenti, partiti politici, organizzazioni sindacali ed organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione) all’effettuazione di nuove assunzioni (cd. regime di gradualità). In sostanza, dal 1° gennaio 2017 l'obbligo di assumere un disabile scatterà in automatico, senza cioè dover attendere la nuova assunzione.
 
Per effetto della modifica apportata all'articolo 4 della legge 68/99 l'azienda potrà, inoltre, computare nella quota di riserva i lavoratori che, sebbe­ne già disabili al momento dell'assunzione, non siano stati avviati per il tramite del collocamento obbligatorio, purché abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% (45% se disabile psichico).
 
L'esonero. Nella stessa norma, per dirimere pregressi contrasti interpretativi viene rivista la possibilità di utilizzare l'esonero per gli addetti alle lavorazioni con tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille, subordinandolo solo alla presentazione di un'autocertificazione nonché al pagamento del contributo esonerativo (30,64 euro al giorno) da parte del datore di lavoro.
 
La chiamata dei disabili. Cambiano in modo profondo, inoltre, le procedure di assunzione dei disabili con l'obiettivo di eliminare la richiesta numerica e di concedere maggiore libertà al datore di lavoro di scegliere i disabili da avviare al lavoro. Il datore di lavoro potrà infatti ricorrere all'assunzione nominativa oppure tramite convenzione stipulata con il centro per l'impiego. In aggiunta è stata prevista la possibilità per l'azienda di far precedere la richiesta nominativa, con l'ulteriore richiesta a all'ufficio del lavoro competente di effettuare la prese­lezione dei disabili iscritti nell'apposito elenco aderenti a quella occasione di lavoro, in base alle qualifiche e modalità concordare con l'azienda stessa.
 
Viene introdotta anche la possibilità per il datore di lavoro di procedere all'assunzione diretta di lavoratori in specifiche condizioni di difficoltà, riconoscendo altresì per tali datori di lavoro il diritto a fruire degli incentivi all’uopo previsti dalla normativa.  Gli uffici competenti provvedono all'av­viamento d'ufficio solo qualora il datore non abbia adempiuto all'obbligo e, comunque, nel rispetto della graduatoria per la qualifica richiesta o concordata in base alle qualifiche disponibili.
 
 Il Bonus Contributivo. Per agevolare l'assunzione dei disabili il decreto statalizza, inoltre, il bonus in favore dei datori di lavoro prevedendo l'erogazione di un incentivo nella misura del 70%, o del 35% della retribuzione mensile lorda imponibile a fini previdenziali a seconda del grado di riduzione della capacità lavorativa o delle minorazioni ascritte al soggetto con disabilità.

Nel caso di assunzioni di persone con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa ad oltre il 45%, l'incentivo è concesso nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile a fini previdenziali, per un periodo di 60 mesi, sia in caso di assunzione a tempo indeterminato che in caso di assunzione a tempo determinato purché la durata del contratto non sia inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto. Negli altri casi le assunzioni a tempo indeterminato sono incentivate, per un periodo di trentasei mesi.
 
L'incentivazione avverrà mediante conguaglio con i contributi pagati all'Inps. Oggi, com'è noto, è previsto un contributo gestito dalle regioni; le nuove regole, come indicato, «statalizzano» l'incentivo, in base alla seguente procedura: a) il datore di lavoro ne fa richiesta, in via telematica, all'Inps; b) l'Inps risponde entro cinque giorni, dando o meno l'ok all'incentivo sulla base delle risorse disponibili; c) nei successivi sette giorni, il datore comunica all'Inps l'avvenuta assunzione del disabile.
Bruno Franzioni. Fonte: pensionioggi.it
 
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