giovedì 18 aprile 2013

La condizione di sordo determina un handicap in stato di gravità.

La legge 104/92 nel riordinare in senso generale l’assistenza, ha posto al centro del riordino il recupero non solo funzionale ma anche sociale della persona handicappata. Nel corso degli anni anche se con differenze significative fra le diverse realtà territoriali abbiamo assistito sempre più ad una evoluzione dalla lesione anatomica verso un giudizio che pone al centro il disagio sociale, la disabilità dell'individuo in interazione con l'ambiente in cui vive.

La tutela introdotta dalla legge 104 si esplica, si ricordava anche in precedenza in presenza di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che causi difficoltà di apprendimento, di vita di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione  cioè si parte da una invalidità, che giova ricordarlo è' specificamente indicato può avere anche i caratteri della non permanenza, per giungere all'handicap passando per la disabilità.

Mentre il requisito di gravità si raggiunge allorché la menomazione renda necessario un intervento assistenziale permanente nella sfera individuale o in quella di relazione, molto importante appare la calibratura del concetto di gravità in relazione alle due diverse sfere in quanto questa differenziazione nella pratica concreta dovrebbe portare a definire metodologie valutative diverse in funzione delle tre grandi fasce di età che si indicano nella prima parte dell'articolo ma anche in funzione dei “traguardi” che si vuole raggiungere in tema di inserimento di quel specifico soggetto ed ancor più di quel specifico lavoratore.

Nel corso di questi anni come Patronato ci siamo impegnati affinchè il tema della “gravità” di cui alla legge 104 non venisse più visto in relazione stretta con il tema dell'indennità di accompagnamento anche se proprio il tema dei soggetti sordi non è mai pervenuto ad una adegauta soluzione.

L'INPS nelle scorse settimane è pervenuta a recepire le istanze provenienti da questa categoria riconoscendo che la condizione di sordo determina la condizione di handicap in stato di gravità.

L'Istituto in un messaggio alle proprie strutture mediche afferma che: “considerato che la condizione di sordo di cui alle leggi 381/1970, 508/1988 e 95/2006 è minorazione di per sé idonea a ridurre l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, si precisa che ai cittadini sordi interessati da accertamenti sanitari di handicap deve essere riconosciuta la connotazione di gravità a norma dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992 e deve essere applicato, ove possibile, il DM 2 agosto 2007 sia in fase di verifica ordinaria, sia in fase di verifica sulla permanenza dei requisiti sanitari”.

“è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emerginazione”
Fonte: Inca Cgil Newletter medico-legale n.24/2011  
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