MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 7 novembre 2014 Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.267 del 17-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 87.
IL DIRETTORE GENERALE
per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
del Ministero dell'economia e delle finanze
Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, «Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;
Visto, in particolare, l'art. 10, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, che prevede che con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, e' approvato il modello tipo della DSU e dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni per la compilazione;
Visto, altresi', l'art. 11 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, che prevede:
- al comma 4, che sulla base di specifico mandato conferito dal dichiarante con manifestazione di consenso, l'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonche' gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi possono essere resi disponibili al dichiarante, con modalita' definite dal provvedimento di cui all'art. 10, comma 3, per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU;
- al comma 7, che con il medesimo provvedimento di cui all'art. 10, comma 3, sono definite, ai fini della eventuale rideterminazione dell'ISEE, le modalita' di acquisizione dei dati in caso di difformita' delle componenti reddituali e patrimoniali documentate dal dichiarante rispetto alle informazioni in possesso del sistema informativo, nonche' i tempi per la comunicazione al dichiarante dell'attestazione definitiva;
Acquisita la proposta del modello tipo della DSU e dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni per la compilazione, da parte dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale in data 14 ottobre 2014;
Acquisito il parere favorevole dell'Agenzia delle entrate in data 23 ottobre 2014;
Ritenuto opportuno modificare la proposta dell'INPS con particolare riferimento all'informativa agli interessati, alle informazioni conferite facoltativamente attraverso la DSU e alle modalita' per rendere disponibili l'attestazione e le informazioni per il calcolo dell'ISEE, sulla base delle indicazioni fornite dai competenti Uffici del Garante per la protezione dei dati personali nel corso della preventiva interlocuzione avviata ai fini del rispetto della disciplina in materia;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 6 novembre 2014;
Decreta:
Art. 1 - Approvazione
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e' approvato il modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni per la compilazione, di cui all'allegato «A» che costituisce parte integrante del presente decreto. La DSU e' redatta conformemente a quanto previsto nel modello tipo e nelle relative istruzioni.
Art. 2 - Modalita' di rilascio dell'attestazione
1. Ai sensi dell'art. 11, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, l'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonche' gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi, sono resi disponibili dall'INPS al dichiarante mediante accesso all'area servizi del portale web o tramite le sedi territoriali competenti, con modalita' idonee a garantire l'identificazione dell'interessato. Nelle stesse modalita' gli altri componenti il nucleo familiare possono richiedere all'INPS, nel periodo di validita' della DSU, la sola attestazione riportante l'ISEE.
Art. 3 - Modulo integrativo
1. Ai sensi dell'art. 11, comma 7, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, il dichiarante, nel caso in cui rilevi inesattezze negli elementi
acquisiti dagli archivi amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate relativamente agli elementi non auto dichiarati nella DSU, puo' autocertificare le componenti per cui rilevi inesattezze mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo integrativo, denominato «Modulo FC.3», costituente uno dei moduli che compongono la DSU, di cui all'allegato «A». Il modulo puo' essere compilato e sottoscritto, oltre che dal dichiarante che ha presentato la DSU, dal componente il nucleo familiare di cui si intende rettificare i dati.
Art. 4 - Disposizioni finali
1. Il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro, da applicare al patrimonio mobiliare nell'anno di riferimento della dichiarazione sostitutiva unica, e' reso noto con comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 novembre 2014
Il direttore generale per l'inclusione e le politiche sociali
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«La storia non è utile perché in essa si legge il passato, ma perché vi si legge l’avvenire» (M.D’Azeglio)
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