giovedì 2 maggio 2019

Corte dei Conti. Legge 21 marzo 1958, n.259

Il controllo amministrativo da parte della Corte dei Conti sui contributi dello Stato a favore degli Enti e delle Associazioni. Legge 21 marzo 1958, n. 259. Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.84 dell’8 aprile 1958. 

1. In attuazione dell'art. 100, comma secondo, della Costituzione, al fine di sottoporre all'esame del Parlamento le gestioni finanziarie degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, la partecipazione della Corte dei conti al controllo sugli enti stessi è regolata dalle disposizioni della presente legge.

2. Devono essere considerate contribuzioni ordinarie:
a) i contributi che, con qualsiasi denominazione, una Pubblica Amministrazione o un'azienda autonoma statale abbia assunto a proprio carico, con carattere di periodicità, per la gestione finanziaria di un ente, o che da oltre un biennio siano iscritti nel suo bilancio;
b) le imposte, tasse e contributi che con carattere di continuità gli enti siano autorizzati ad imporre o che siano comunque ad essi devoluti.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro competente, gli enti per i quali sussistono le condizioni di cui all'art. 2 sono dichiarati sottoposti al controllo previsto dalla presente legge. Il decreto è comunicato per estratto ai singoli enti interessati (1).
Dal controllo sono esclusi gli enti d'interesse esclusivamente locale e quelli per i quali la contribuzione dello Stato sia di particolare tenuità, in relazione alla natura dell'ente ed alla sua consistenza patrimoniale e finanziaria, nonché gli enti ai quali la contribuzione dello Stato sia stata concessa in applicazione di provvedimenti legislativi di carattere generale.
Qualora un ente sottoposto al controllo contribuisca nelle forme dell'art. 2 ad altro ente, è tenuto a darne notizia alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministro competente, per l'eventuale applicazione della presente legge all'ente che fruisce della contribuzione, tenuto conto dell'ammontare di questa e della particolare natura ed attività dell'ente.
Quando siano venute meno le condizioni di cui all'art. 2, è dichiarata cessata, con le modalità stabilite dal primo comma del presente articolo, la sottoposizione degli enti alla disciplina della presente legge.

4. Gli enti sottoposti alla disciplina della presente legge debbono far pervenire alla Corte dei conti i conti consuntivi ed i bilanci di esercizio col relativo conto dei profitti e delle perdite corredati dalle relazioni dei rispettivi organi amministrativi e di revisione, non oltre quindici giorni dalla loro approvazione e, in ogni caso, non oltre sei mesi e quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono.
Egualmente sono trasmesse alla Corte dei conti le relazioni degli organi di revisione che vengano presentate in corso di esercizio.

5. I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato o delle aziende statali o degli enti pubblici che facciano parte, in quanto tali, dei collegi sindacali o di revisione degli enti destinatari delle contribuzioni di cui all'art. 2 della presente legge, sono tenuti a fornire alla Corte dei conti, su richiesta della medesima, ogni informazione e notizia che essi abbiano facoltà di ottenere, a norma delle leggi o degli statuti, per effetto della loro appartenenza a detti organi sindacali di revisione.

6. Qualora la Corte dei conti ritenga insufficienti, ai fini del controllo, gli elementi ad essa pervenuti in base alle disposizioni degli artt. 4 e 5, può chiedere agli enti controllati ed ai Ministeri competenti informazioni, notizie, atti e documenti concernenti le gestioni finanziarie.

7. Non oltre i sei mesi successivi alla presentazione dei documenti di cui al primo comma dell'art. 4, la Corte dei conti comunica alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati i documenti stessi e riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria.

8. [La Corte dei conti, oltre a riferire annualmente al Parlamento, formula, in qualsiasi altro momento, se accerti irregolarità nella gestione di un ente e, comunque, quando lo ritenga opportuno, i suoi rilievi al Ministro per il tesoro ed al Ministro competente] (2).

9. Ai fini dell'adempimento, da parte della Corte dei conti, dei compiti di cui alla presente legge, è istituita una speciale Sezione in seno alla Corte stessa.

10. Al rendiconto generale dello Stato deve essere allegato un elenco completo degli enti sottoposti alla disciplina della presente legge.

11. I regi decreti 8 aprile 1939, n. 720 (3) e 30 marzo 1942, n. 442 (4), non si applicano agli enti soggetti alla disciplina della presente legge.

12. Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anziché nei modi previsti dagli artt. 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione (5).

13. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza regolate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, ed agli Istituti di credito sottoposti a vigilanza dell'Ispettorato del credito.

14. Nulla è innovato a quanto dispone l'art. 21 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sull'istituzione della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale.

15. Per gli enti sottoposti alla disciplina della presente legge, gli organi competenti provvederanno, entro sei mesi dalla comunicazione del decreto previsto dal primo comma del precedente art. 3, a modificare le norme concernenti la composizione dei collegi sindacali o degli organi di revisione escludendone i rappresentanti della Corte dei conti la cui partecipazione sia prevista in esecuzione delle norme di cui ai regi decreti 8 aprile 1939, n. 720 (6) e 30 marzo 1942, n. 442.

(1) Vedi elenco.
(2) Articolo abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286.
(3) Riportato al n. C/II.
(4) Recante modifiche al R.D. 8 aprile 1939, n. 720.
(5) Vedi elenco allegato.
(6) Riportato al n. C/II.

Atti parlamentari Corte dei Conti sulle contabilità Ente Nazionale Sordomuti
Relazione 1979
Relazione 1980 - 1981
Relazione 1982 - 1984
Relazione 1985 - 1987
Relazione 1988 - 1991
Relazione 1992 - 1993
Relazione 1994 - 1996
Relazione 1997 - 1999
Relazione 2000 - 2001
Relazione 2002 - 2003
Relazione 2004 - 2005
Relazione 2006 - 2010
Relazione 2011 - 2015
Relazione 2016
Relazione 2017

La storia del Corte dei Conti
La Corte dei conti fu istituita agli albori dello Stato unitario (legge 14 agosto 1862, n. 800), perchè vigilasse sulle amministrazioni dello Stato, così da prevenire ed impedire sperperi e cattive gestioni.

In questa funzione, la Corte dei conti assunse la veste di una "magistratura", essendo emersa - secondo la storica affermazione di Camillo Benso conte di Cavour - la "assoluta necessità di concentrare il controllo preventivo e consuntivo in un magistrato inamovibile".

Le linee fondamentali del suo ordinamento sono state fissate nel testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Nel corso degli anni successivi all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana sono intervenute profonde trasformazioni nell'organizzazione e nelle funzioni amministrative (moltiplicazione degli enti, creazione di autorità amministrative indipendenti, privatizzazione di funzioni e di imprese pubbliche), le quali hanno interessato anche gli assetti finanziari e di spesa (basti pensare all'introduzione della legge finanziaria e alle riforme del bilancio intervenute nel 1978, nel 1988 e, recentemente, con la legge n. 94 del 3 aprile 1997), incidendo fortemente sui compiti dell'Istituto.

Ad esso è stato, ed è richiesto, quindi un grande sforzo di adeguamento ed ammodernamento - tutt'altro che concluso - per soddisfare la crescente "domanda" sia di controlli efficienti, sia di un puntuale esercizio della giurisdizione di responsabilità; ciò al fine di accrescere la trasparenza dell'amministrazione, di assicurare la corretta gestione delle pubbliche risorse, di elevare la qualità dei servizi che l'amministrazione rende ai cittadini

PER SAPERE DI PIU'
  

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"Storia dei Sordi. Di Tutto e di Tutti circa il mondo della Sordità", ideato, fondato e diretto da Franco Zatini