mercoledì 18 ottobre 2017

L'indennità mensile di frequenza. Minori ipoaucisi

Che cos’è e come farne richiesta. Indennità mensile di frequenza, nel 2017 è pari a 279,97 mensili, ecco che cos'è, chi può chiederla e come presentare la domanda.


L’indennità mensile di frequenza è  erogata dall’INPS solo se viene trasmessa apposita domanda. E’ riconosciuta per l’inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità fino al compimento della maggiore età. Spetta ai cittadini minori di 18 anni ipoacusici o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.

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Indennità mensile di frequenza: come funziona e quando spetta
L’INPS, una volta accertati i requisiti sanitari previsti per poter beneficiare delle prestazioni economiche e delle tutele relative alla sordità, provvede al pagamento che decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e comunque non prima dell’inizio della frequenza ai corsi o ai trattamenti.

La misura corrisposta per l’anno 2017 è di 279,47 euro mensili, per un reddito annuo personale non superiore a 4.800,38 euro. L’indennità viene corrisposta per tutta la durata della frequenza fino ad un massimo di 12 mensilità.

Indennità mensile di frequenza: requisiti

L’indennità di frequenza spetta a chi:

ha meno di 18 anni;
sono state riconosciute difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età oppure è affetto da perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1.000 e 2.000 hertz;
frequenta in maniera continua o periodica centri ambulatoriali, centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico, riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap;
frequenta scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido;
frequenta centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti;
si trova in stato di bisogno economico;
è cittadino italiano;
è cittadino straniero comunitario iscritto all’anagrafe del comune di residenza;
è cittadino straniero extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno con validità annuale (articolo 41, Testo Unico immigrazione);
ha residenza stabile e abituale sul territorio dello stato.
Per avere diritto all’indennità è necessario un reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge.

Per l’anno 2017 il limite di reddito è pari a 4.800,38 euro.


L’indennità mensile di frequenza: incompatibile con alcune prestazioni

L’indennità è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero;
l’indennità di accompagnamento in erogazione o della quale i minori abbiano titolo in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti o ciechi civili assoluti;
la speciale indennità prevista per i ciechi parziali;
l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.
È ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

Dal 4 luglio 2009 non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione finché non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato. In caso di aggravamento di malattie oncologiche è sempre possibile fare una nuova domanda.

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Indennità mensile di trasferta: come fare la domanda
Per poter presentare la domanda è necessario il certificato medico introduttivo che viene rilasciato dal medico di base.

Il certificato attestante deve indicare che il minore è iscritto/frequenta centri terapeutici o riabilitativi, corsi scolastici o centri di formazione o addestramento professionale deve essere inviato ogni anno alla sede INPS di competenza. Al compimento del diciottesimo anno di età, l’indennità di frequenza cessa di essere erogata ed è necessario presentare una nuova domanda all’INPS nei sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, in tal modo, in attesa della visita, vengono provvisoriamente erogate le prestazioni economiche per invalidità civile spettanti ai maggiorenni. Per i minorenni già titolari di indennità di accompagnamento, invece, non è richiesto alcun ulteriore accertamento sanitario dopo il compimento della maggiore età.

Al compimento del diciottesimo anno di età, l’indennità di frequenza cessa di essere erogata ed è necessario presentare una nuova domanda all’INPS perché non è convertita automaticamente in assegno di invalidità o della pensione di inabilità.

La domanda può essere trasmessa anche tramite gli enti di  patronato o le associazioni di categoria dei disabili usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

L’iter di riconoscimento si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC se fornito dall’utente e resta disponibile nella cassetta postale online.
Angelina Tortora. Fonte: investireoggi.it

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