martedì 1 giugno 2021

La Lingua dei Segni Italiana riconosciuta dallo Stato

La Repubblica riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LIST). Decreto-Legge 22 marzo 2021, n.41 convertito nella Legge 21 maggio 2021, n.69 recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.» Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021

Art. 34 – ter.  Misure per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e l’inclusione delle persone con disabilità uditiva

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché in armonia con gli articoli 9, 21 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LIST).

2. La Repubblica riconosce le figure dell’interprete in LIS e dell’interprete in LIST quali professionisti specializzati nella traduzione e interpretazione rispettivamente della LIS e della LIST, nonché nel garantire l’interazione linguistico-comunicativa tra soggetti che non ne condividono la conoscenza, mediante la traduzione in modalità visivo-gestuale codificata delle espressioni utilizzate nella lingua verbale o in altre lingue dei segni e lingue dei segni tattili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i percorsi formativi per l’accesso alle professioni di interprete in LIS e di interprete in LIST e sono altresì definite le norme transitorie per chi già esercita le medesime professioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, promuovono progetti sperimentali per la diffusione dei servizi di interpretariato in LIS e in LIST e di sottotitolazione.

4. Al fine di favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove campagne di comunicazione.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, per l’anno 2021, é incrementato di 4 milioni di euro.

6. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 458 é sostituito dal seguente:

«458. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro con delega in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni interessate e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 456».

7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 5, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 41 del presente decreto. ))


Riferimenti normativi

– Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della Costituzione:

«Articolo 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.»

«Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.»

– Si riporta il testo degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea:

«Articolo 21 (Non discriminazione). – 1. E’ vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.

2. Nell’ambito d’applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull’Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.»

«Articolo 26 (Inserimento dei disabili). – L’Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.»

– La legge 3 marzo 2009, n. 18 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità” é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 14 marzo 2009, n. 61.

– Si riporta il testo del comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione).

– 1. Omissis

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

Omissis.»

– Si riporta il testo del comma 456 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): «456. In attuazione della risoluzione del Parlamento europeo n. 2952 del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti, al fine di promuovere la piena ed effettiva inclusione sociale

delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e videointerpretariato a distanza nonché per favorire l’uso di tecnologie innovative finalizzate all’abbattimento delle barriere alla comunicazione, é istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia il cui stanziamento é trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.»

– Il testo del comma 200 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e’ riportato nei riferimenti normativi all’art. 1-ter.

PER SAPERE DI PIU’

Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021

La Lingua dei Segni Italiana

La sordità infantile   

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