mercoledì 2 gennaio 2019

Il gruppo per l’inclusione territoriale (GIT)

è uno dei gruppi istituiti dal decreto legislativo n. 66/2017, che reca norme in materia di inclusione scolastica degli studenti con disabilità certificata. 

Dove sono istituiti
I gruppi per l’inclusione territoriale (GIT) sono istituiti a livello di ambito territoriale, per cui in ciascuna provincia ci saranno tanti GIT quanti sono gli ambiti in cui è suddivisa la provincia stessa.


Composizione

Il GIT è composto da:
- un dirigente tecnico o scolastico, che lo presiede;
- tre dirigenti scolastici dell’ambito territoriale;
- due docenti per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione;
- un docente per il secondo ciclo di istruzione.
I suddetti componenti sono nominati dall’USR competente per territorio.

Compiti
Il principale compito del GIT è la formulazione della proposta (all’USR) delle risorse di sostegno didattico da assegnare a ciascuna scuola, sulla base delle proposte ricevute dai dirigenti scolastici delle singole scuole dell’ambito di competenza.


Il GIT, inoltre, può svolgere compiti di consultazione e programmazione delle attività, coordinandosi con gli altri soggetti istituzionali presenti sul territorio. In tal caso, è integrato da: 
- associazioni rappresentative delle persone con disabilità nel campo dell’inclusione scolastica;
- Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.

Modalità funzionamento, sede e durata
Le modalità di funzionamento, la sede, la durata e l’assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all’inclusione scolastica del GIT sono definite dal  Miur, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica istituito presso il Ministero medesimo.


Decorrenza
Il GIT è istituito dal 1° gennaio 2019.

Fonte: orizzontescuola.it


DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00074) (GU Serie Generale n.112 del 16-05-2017 - Suppl. Ordinario n. 23)

Art. 9 - Gruppi per l'inclusione scolastica 

  1. L'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 15 (Gruppi per l'inclusione scolastica).  -  1.  Presso  ogni Ufficio scolastico regionale (USR) e' istituito il Gruppo  di  lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di: 
    a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13,  39 e 40 della presente legge, integrati con le  finalita'  di  cui  alla
legge 13 luglio  2015,  n.  107,  con  particolare  riferimento  alla continuita'  delle  azioni  sul  territorio,  all'orientamento  e  ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro; 
    b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT); 
    c) supporto alle  reti  di  scuole  per  la  progettazione  e  la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola. 
  2. Il GLIR e' presieduto dal dirigente preposto all'USR o da un suo delegato. Nell'ambito del decreto di cui al comma 3 e'  garantita  la partecipazione paritetica dei  rappresentanti  delle  Regioni,  degli
Enti locali  e  delle  associazioni  delle  persone  con  disabilita' maggiormente  rappresentative   a   livello   regionale   nel   campo dell'inclusione scolastica. 
  3. La composizione, l'articolazione, le modalita' di funzionamento, la sede, la durata, nonche' l'assegnazione di ulteriori funzioni  per il supporto all'inclusione scolastica del GLIR, fermo restando quanto previsto  al  comma  2,  sono  definite  con  decreto  del   Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nell'ambito  delle risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili,   sentito l'Osservatorio  permanente  per  l'inclusione  scolastica   istituito presso  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'   e   della ricerca. 
  4. Per ciascuno degli ambiti territoriali di  cui  all'articolo  1,  comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' istituito il  Gruppo per l'inclusione  territoriale  (GIT).  Il  GIT  e'  composto  da  un dirigente  tecnico  o  scolastico  che  lo  presiede,  tre  dirigenti scolastici  dell'ambito  territoriale,  due  docenti  per  la  scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e  uno  per  il  secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto dell'USR. 
  5.  Il  GIT  riceve  dai  dirigenti  scolastici  le   proposte   di quantificazione delle risorse di sostegno didattico,  le  verifica  e formula la relativa proposta all'USR. 
  6. Per lo svolgimento  di  ulteriori  compiti  di  consultazione  e programmazione delle attivita' nonche'  per  il  coordinamento  degli interventi  di  competenza  dei  diversi  livelli  istituzionali  sul
territorio, il GIT e' integrato: 
  a) dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilita' nel campo dell'inclusione scolastica; 
    b) dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali. 
  7. Le modalita' di  funzionamento,  la  sede,  la  durata,  nonche' l'assegnazione di ulteriori funzioni per il  supporto  all'inclusione scolastica del  GIT  sono  definite  dal  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  nell'ambito  delle  risorse  umane, strumentali  e  finanziarie   disponibili,   sentito   l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  8. Presso ciascuna istituzione scolastica e' istituito il Gruppo di lavoro  per  l'inclusione  (GLI).  Il  GLI  e'  composto  da  docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da  personale  ATA,
nonche' da specialisti della Azienda sanitaria locale del  territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo e'  nominato  e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano  per l'inclusione nonche' i docenti contitolari e  i  consigli  di  classe nell'attuazione dei PEI. 
  9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione,  il GLI si avvale della consulenza e del  supporto  degli  studenti,  dei genitori  e  delle  associazioni  delle   persone   con   disabilita' maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche  e  private  presenti  sul
territorio.». 
  2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca indica modalita' di riconoscimento  di  «scuole  polo»  che  svolgono azioni di supporto e consulenza con le reti  del  territorio  per  la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di  metodologie  ed uso di strumenti didattici per l'inclusione. 


PER SAPERE DI PIU'


«La storia è testimonio dei tempi, luce della verità, vita della memoria, maestra della vita» (Cicerone)
«La storia non è utile perché in essa si legge il passato, ma perché vi si legge l’avvenire» (M.D’Azeglio)
«Bisogna ricordare il “passato” per costruire bene il “futuro”» (Vittorio Ieralla)
Per qualsiasi segnalazione, rettifica, suggerimento, aggiornamento, inserimento dei nuovi dati o del curriculum vitae e storico nel mondo dei sordi, ecc. con la documentazione comprovata, scrivere a: storiadeisordi@gmail.com
"Storia dei Sordi. Di Tutto e di Tutti circa il mondo della Sordità", ideato, fondato e diretto da Franco Zatini