è uno dei gruppi istituiti dal decreto legislativo n. 66/2017, che reca norme in materia di inclusione scolastica degli studenti con disabilità certificata.
Dove sono istituiti
I gruppi per l’inclusione territoriale (GIT) sono istituiti a livello di ambito territoriale, per cui in ciascuna provincia ci saranno tanti GIT quanti sono gli ambiti in cui è suddivisa la provincia stessa.
Composizione
Il GIT è composto da:
- un dirigente tecnico o scolastico, che lo presiede;
- tre dirigenti scolastici dell’ambito territoriale;
- due docenti per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione;
- un docente per il secondo ciclo di istruzione.
I suddetti componenti sono nominati dall’USR competente per territorio.
Compiti
Il principale compito del GIT è la formulazione della proposta (all’USR) delle risorse di sostegno didattico da assegnare a ciascuna scuola, sulla base delle proposte ricevute dai dirigenti scolastici delle singole scuole dell’ambito di competenza.
Il GIT, inoltre, può svolgere compiti di consultazione e programmazione delle attività, coordinandosi con gli altri soggetti istituzionali presenti sul territorio. In tal caso, è integrato da:
- associazioni rappresentative delle persone con disabilità nel campo dell’inclusione scolastica;
- Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.Modalità funzionamento, sede e durata
Le modalità di funzionamento, la sede, la durata e l’assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all’inclusione scolastica del GIT sono definite dal Miur, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica istituito presso il Ministero medesimo.
Decorrenza
Il GIT è istituito dal 1° gennaio 2019.
Fonte: orizzontescuola.it
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00074) (GU Serie Generale n.112 del 16-05-2017 - Suppl. Ordinario n. 23)
Art. 9 - Gruppi per l'inclusione scolastica
1. L'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Gruppi per l'inclusione scolastica). - 1. Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) e' istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di:
a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalita' di cui alla
legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuita' delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;
b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT);
c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.
2. Il GLIR e' presieduto dal dirigente preposto all'USR o da un suo delegato. Nell'ambito del decreto di cui al comma 3 e' garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli
Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilita' maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell'inclusione scolastica.
3. La composizione, l'articolazione, le modalita' di funzionamento, la sede, la durata, nonche' l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GLIR, fermo restando quanto previsto al comma 2, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
4. Per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' istituito il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT). Il GIT e' composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale, due docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto dell'USR.
5. Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la relativa proposta all'USR.
6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attivita' nonche' per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul
territorio, il GIT e' integrato:
a) dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilita' nel campo dell'inclusione scolastica;
b) dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.
7. Le modalita' di funzionamento, la sede, la durata, nonche' l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GIT sono definite dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
8. Presso ciascuna istituzione scolastica e' istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI e' composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA,
nonche' da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo e' nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonche' i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.
9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilita' maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul
territorio.».
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca indica modalita' di riconoscimento di «scuole polo» che svolgono azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione.
PER SAPERE DI PIU'
«La storia è testimonio dei tempi, luce della verità, vita della memoria, maestra della vita» (Cicerone)
«La storia non è utile perché in essa si legge il passato, ma perché vi si legge l’avvenire» (M.D’Azeglio)
«Bisogna ricordare il “passato” per costruire bene il “futuro”» (Vittorio Ieralla)
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