Prorogato al 15 febbraio il termine per l'invio telematico del prospetto disabili per il 2012. Quindici giorni in più (la scadenza annuale è al 31 gennaio) per consentire alle imprese di adeguarsi alle novità sul collocamento obbligatorio introdotte dalla riforma Fornero (legge n. 92/2012), nonché ai nuovi servizi informatici che, conseguentemente, il ministero del lavoro metterà a disposizione, ma soltanto a partire dalle ore 19 del 10 gennaio. Lo rende noto lo stesso ministero nella nota protocollo n. 17699/2012.
Riforma del lavoro. Riguardo al collocamento obbligatorio (legge n. 68/1999), spiega il ministero, le novità principali della riforma del lavoro riguardano i criteri di computo della quota di riserva e le esclusioni di settore ai fini dell'invio del prospetto informativo.
Criteri di computo. La nuova disciplina introduce il principio generale per cui, per determinare il numero dei soggetti disabili da assumere, devono essere computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato; e che possono essere esclusi invece soltanto i soggetti appartenenti all'elenco dei «non computabili».
Tra questi, precisa il ministero, ci sono i lavoratori a termine, per i quali il datore di lavoro deve far riferimento all'arco temporale del periodo di attività previsto dal contratto di lavoro (sono esclusi solo quelli con contratto di durata fino a sei mesi). Relativamente ai soggetti con qualifica di dirigente, anch'essi esclusi di diritto, il ministero spiega che va fatto riferimento al contratto collettivo applicato dal datore di lavoro.
Una sorte particolare tocca invece ai lavoratori somministrati. Questi infatti, in quanto lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore non sono computabili dall'agenzia che li somministra (legge n. 92/2012); ma non sono computati neppure nell'organico dell'impresa che li utilizza, per effetto del dlgs n. 276/2003 (sono lavoratori invisibili).
Ancora, il ministero spiega che il datore di lavoro non deve computare i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività e che quelli assunti a tempo indeterminato e part-time vanno considerati per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto dell'orario di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva. Infine, non si deve tenere conto di apprendisti, assunti con contratto di formazione e lavoro (per le p.a.) e assunti con contratto di inserimento.
Gli esclusi. La riforma lavoro, aggiunge il ministero, ha modificato il criterio per inquadrare il personale di cantiere escluso dal computo disabili. Con la novità di ricomprendere anche quello operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione, indipendentemente dall'inquadramento previdenziale.
Riforma del lavoro. Riguardo al collocamento obbligatorio (legge n. 68/1999), spiega il ministero, le novità principali della riforma del lavoro riguardano i criteri di computo della quota di riserva e le esclusioni di settore ai fini dell'invio del prospetto informativo.
Criteri di computo. La nuova disciplina introduce il principio generale per cui, per determinare il numero dei soggetti disabili da assumere, devono essere computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato; e che possono essere esclusi invece soltanto i soggetti appartenenti all'elenco dei «non computabili».
Tra questi, precisa il ministero, ci sono i lavoratori a termine, per i quali il datore di lavoro deve far riferimento all'arco temporale del periodo di attività previsto dal contratto di lavoro (sono esclusi solo quelli con contratto di durata fino a sei mesi). Relativamente ai soggetti con qualifica di dirigente, anch'essi esclusi di diritto, il ministero spiega che va fatto riferimento al contratto collettivo applicato dal datore di lavoro.
Una sorte particolare tocca invece ai lavoratori somministrati. Questi infatti, in quanto lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore non sono computabili dall'agenzia che li somministra (legge n. 92/2012); ma non sono computati neppure nell'organico dell'impresa che li utilizza, per effetto del dlgs n. 276/2003 (sono lavoratori invisibili).
Ancora, il ministero spiega che il datore di lavoro non deve computare i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività e che quelli assunti a tempo indeterminato e part-time vanno considerati per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto dell'orario di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva. Infine, non si deve tenere conto di apprendisti, assunti con contratto di formazione e lavoro (per le p.a.) e assunti con contratto di inserimento.
Gli esclusi. La riforma lavoro, aggiunge il ministero, ha modificato il criterio per inquadrare il personale di cantiere escluso dal computo disabili. Con la novità di ricomprendere anche quello operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione, indipendentemente dall'inquadramento previdenziale.
Daniele Cirioli da italiaoggi.it
PER SAPERE DI PIU'
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Legge 68/1999
Legge 92/2012
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«La storia è testimonio dei tempi, luce della verità, vita della memoria, maestra della vita» (Cicerone)
«La storia non è utile perché in essa si legge il passato, ma perché vi si legge l’avvenire» (M.D’Azeglio)
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