venerdì 1 novembre 2019

Invalidità civile, cecità e sordità: ulteriori chiarimenti INPS

Ulteriori chiarimenti INPS sulla difesa in giudizio e per la liquidazione delle prestazioni per invalidità civile, cecità e sordità.. Nuove indicazioni dall’INPS in merito alla difesa in giudizio e per la liquidazione delle prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità civile. Ad integrazione dei precedenti documenti di prassi (Messaggi 4818/2015 e 968/2019), l’Istituto torna sulle recenti pronunce della Corte di Cassazione riguardanti l’eccezione di improponibilità della domanda giudiziale per inidoneità del certificato medico o per certificato medico negativo.

In particolare, i giudici di legittimità si sono pronunciati sulla fattispecie di incompleta compilazione della domanda amministrativa:

- sia nel caso in cui nel certificato medico introduttivo manchi il segno di spunta sulle condizioni per beneficiare dell’indennità di accompagnamento;
- sia nel caso in cui il segno di spunta sulla sussistenza di tali condizioni sia negativo.

I chiarimenti sono stati forniti dall’INPS con il Messaggio n. 3883 del 25 ottobre 2019. Vediamoli nel dettaglio.

Invalidità, cecità e sordità civile: come proporre ricorso
Prima di passare ai chiarimenti forniti dall’INPS, pare opportuno comprendere come proporre ricorso nelle controversie in materia di invalidità civile. In particolare, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta ricorso ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c.

La procedura prevede il deposito, presso la Cancelleria del Tribunale, di un’istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie. Tale istanza rappresenta atto interruttivo della prescrizione e vale anche ai fini del rispetto dei termini decadenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

A seguito delle operazioni di consulenza, il giudice emette un decreto nel quale, entro il termine di 30 giorni, le parti devono dichiarare, con atto scritto, se intendono contestare la decisione del consulente tecnico dell’ufficio.

In caso di mancata opposizione, il giudice, entro 30 giorni dal termine dalla scadenza, omologa l’accertamento del requisito sanitario. A questo punto, il decreto non è né impugnabile né modificabile. Successivamente si procede alla notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.

Liquidazione della prestazione per invalidità, cecità e sordità civile
A seguito del decreto di omologa, i funzionari incaricati al pagamento della prestazione hanno il compito di verificare la presenza dei requisiti amministrativi. Sul punto l’INPS ha precisato che non si procederà alla liquidazione della prestazione economica, pur in presenza del presupposto sanitario, nei seguenti casi:

- qualora non sia stata presentata la domanda amministrativa;
- nel caso in cui manchino gli altri requisiti di legge.

Ne consegue, che le prestazioni non saranno erogate in caso di mancanza della domanda o degli ulteriori requisiti di legge, anche nel caso in cui non sia stata sollevata la relativa eccezione o proposto il dissenso.

Difesa in giudizio per invalidità, cecità e sordità civile: proponibilità della domanda giudiziale
Alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali, l’Istituto Previdenziale ha espressamente stabilito quando il requisito di proponibilità della domanda giudiziale di accertamento delle condizioni sanitarie, volto ad ottenere l’indennità di accompagnamento, deve considerarsi soddisfatto.

In pratica, la domanda giudiziale deve ritenersi idonea dalla semplice presentazione della domanda di invalidità civile con allegata la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti.

Adempimenti funzionari INPS
Dunque, il funzionario difensore dell’Istituto Previdenziale ha l’obbligo di non sollevare l’eccezione di improponibilità per carenza di domanda amministrativa, né di formulare dissenso avverso la perizia definitiva del C.T.U.:

- nel caso in cui il certificato medico introduttivo sia carente del segno di spunta sulla qualificazione sanitaria “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” ovvero “persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”;
- nel caso in cui il segno di spunta sia negativo.

Nelle medesime fattispecie, i funzionari preposti alla liquidazione dell’indennità di accompagnamento dovranno dare seguito al decreto di omologa emesso dal giudice. In seguito, quindi, provvederanno al pagamento della prestazione con le modalità di decorrenza indicate nel decreto medesimo.
Daniele Bonaddio. Fonte: lavoroediritti.com

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Sito lavoroediritti.com
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