L'Inps, con la circolare n. 186 del 21 dicembre 2017, ha comunicato i limiti di reddito e gli importi delle provvidenze per invalidi civili, ciechi civili e sordi civili, validi per l'anno 2018. Nessun conguaglio è stato effettuato sugli importi del 2017. L'indennità di comunicazione sarà di 256,21 euro.
Tre euro in più per la pensione di invalidità civile, poco meno di un euro in più per l'indennità di accompagnamento. Sono questi gli aumenti su base mensile delle principali provvidenze economiche concesse a invalidi civili, ciechi civili e sordi civili. Queste e tutte le altre modifiche agli importi, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2018 e saranno valide per l'intero 2018, sono elencate nella tabella più sotto. Indicati anche i limiti di reddito per poterne usufruire.
Gli importi sono stati resi noti dall'Inps con la Circolare n. 186 del 21 dicembre 2017 con la quale l'Istituto ha concluso le attività di rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nell’anno 2018. Il decreto 20 novembre 2017, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2017), ha confermato in via definitiva nella misura dello 0,0 per cento l'aumento di perequazione automatica già attribuito alle pensioni, in via provvisoria, per l'anno 2017. Conseguentemente, nessun conguaglio è stato effettuato rispetto a quanto corrisposto nell’anno 2017. L’articolo 2 del medesimo decreto stabilisce che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2018 è determinata in misura pari a 1,1 dal 1° gennaio 2018, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.
(Nella tabella che segue sono riportati gli importi del 2018 comparati con quelli del 2017)
Tipo di provvidenza | Importo | Limite di reddito | ||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |
Pensione ciechi civili assoluti | 305,56 | 302,23 | 16.664,36 | 16.532,10 |
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) | 282,55 | 279,47 | 16.664,36 | 16.532,10 |
Pensione ciechi civili parziali | 282,55 | 279,47 | 16.664,36 | 16.532,10 |
Pensione invalidi civili totali | 282,55 | 279,47 | 16.664,36 | 16.532,10 |
Assegno mensile invalidi civili parziali | 282,55 | 279,47 | 4.853,29 | 4.800,38 |
Pensione sordi | 282,55 | 279,47 | 16.664,36 | 16.532,10 |
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti | 915,18 | 911,53 | Nessuno | Nessuno |
Indennità speciale ciechi ventesimisti | 209,51 | 208,83 | Nessuno | Nessuno |
Indennità accompagnamento invalidi civili totali | 516,35 | 515,43 | Nessuno | Nessuno |
Indennità di frequenza minorenni | 282,55 | 279,47 | 4.853,29 | 4.800,38 |
Indennità comunicazione sordi | 256,21 | 255,79 | Nessuno | Nessuno |
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major | 507,42 | 501,89 | Nessuno | Nessuno |
Va ricordato però che a decorrere dal 1° gennaio 2001 è concessa una maggiorazione, per tredici mensilità, della pensione (o dell'assegno di invalidità) a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore a sessantacinque anni. Pertanto a volte gli importi possono risultare diversi da quelli riportati nella Tabella. Bisogna sommare, all’importo delle pensioni o assegno mensile, € 10.33. La maggiorazione non riguarda le varie indennità, ma solo le prestazioni soggette a limite reddituale. La maggiorazione, viene concessa in presenza di determinati requisiti reddituali, ed è di 10,33 euro mensili (ai sensi dell'art. 70, 6° comma, Legge 388/2000)
Fonte: superabile.it