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venerdì 14 giugno 2013

Lavoro e Occupazione

"L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.", che ha sancito, senzaltro, l'art. 1 della "Costituzione Italiana" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1947.
Per quanto riguarda il lavoro delle persone con disabilità che é vigore con Legge n. 68 del 12 marzo 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1999, 
che scrive il seguente l'art.1 e primi due commi:
1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:
a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o sorde, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordi coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata

Detta Legge (n.68/99) abroga tutte le precedenti normative in materia del collocamento obbligatorio delle persone con disabilità eccetto alcune norme riguardanti i non vedenti.

Successivamente il Governo Italiano ha ratificato con Legge 3 marzo 2009, n.18, pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 61 del 14 marzo 2009, avente per l'oggetto "Ratifica ed esecuzione della convenzione delle nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità".

Leggiamo l'art. 27 della convenzione ONU in materia del lavoro obbligatorio:
1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità al lavoro, su base di parità con gli altri; ciò include il diritto all’opportunità di mantenersi attraverso il lavoro che esse scelgono o accettano liberamente in un mercato del l.avoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l’inclusione e l’accessibilità alle persone con disabilità. Gli Stati Parti devono garantire e favorire l’esercizio del diritto al lavoro, incluso per coloro che hanno acquisito una disabilità durante il proprio lavoro, prendendo approprite iniziative – anche attraverso misure legislative – in particolare al fine di:
(a) Proibire la discriminazione fondata sulla disabilità con riguardo a tutte le questioni concernenti ogni forma di occupazione, incluse le condizioni di reclutamento, assunzione e impiego, il mantenimento dell’impiego, l’avanzamento di carriera e le condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro;
(b) Proteggere i diritti delle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, a condizioni lavorative giuste e favorevoli, comprese l’eguaglianza delle opportunità e la parità di remunerazione per un lavoro di pari valore, condizioni di lavoro sicure e salubri, comprendendo la protezione da molestie e la composizione delle controversie;
(c) Assicurare che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i propri diritti del lavoro e sindacali su base di eguaglianza con gli altri;
(d) Permettere alle persone con disabilità di avere effettivo accesso ai programmi di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per l’impiego e alla formazione professionale e continua offerti a tutti;
(e) Promuovere le opportunità di impiego e l’avanzamento della carriera per le persone con disabilità nel mercato del lavoro, come pure l’assistenza nel trovare, ottenere e mantenere e reintegrarsi nel lavoro;
(f) Promuovere la possibilità di esercitare un’attività indipendente, l’imprenditorialità, l’organizzazione di cooperative e l’avvio di un’attività in proprio;
(g) Assumere persone con disabilità nel settore pubblico;
(h) Favorire l’impiego di persone con disabilità nel settore privato attraverso politiche e misure appropriate che possono includere programmi di azione positiva, incentivi e altre misure;
(i) Assicurare che accomodamenti ragionevole siano forniti alle persone con disabilità nei luoghi di lavoro;
(j) Promuovere l’acquisizione, da parte delle persone con disabilità, di esperienze lavorative nel mercato aperto del lavoro;
(k) Promuovere programmi di orientamento e riabilitazione professionale, di mantenimento del posto di lavoro e di reinserimento al lavoro per le persone con disabilità.
2. Gli Stati Parti assicureranno che le persone con disabilità non siano tenute in schiavitù o in stato servile e siano protette, su base di parità con gli altri, dal lavoro forzato o coatto.

Nel nostro Paese il servizio del collocamento obbligatorio da parte del Governo non funziona come una volta e i servizi provinciali del centro d'impiego non adeguano rigorosamente e equivalmente le indicazioni delle normative vigenti a livello nazionale.

Che fare? Bisogna riorganizzare subito e al meglio con la precisa direzione operativa di coordinamento nazionale e/o governativo con i centri periferici d'impiego per salvaguardare l'assunzione delle persone più svantaggianti, cioé i sordi, con la "chiara" percentuale garantita dei posti riservati alla specifica persona con disabilità uditiva, cioé non mescolare nell'unicità del "disabile generico" ma ciascuno tipo di invalidità (gli invalidi civili, i sordi, i ciechi, i minorati psichici, ecc.) come scritto nell'art.1 della Legge 68/99 riportando dalle vecchie, ma migliori, Leggi: 308/58 e 482/68.
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«La storia è testimonio dei tempi, luce della verità, vita della memoria, maestra della vita» (Cicerone)
«La storia non è utile perché in essa si legge il passato, ma perché vi si legge l’avvenire» (M.D’Azeglio)
«Bisogna ricordare il “passato” per costruire bene il “futuro”» (V.Ieralla)
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"Storia dei Sordi. Di Tutto e di Tutti circa il mondo della Sordità", ideato, fondato e diretto da Franco Zatini