Convenzioni tra l’Istituto e le Associazioni degli Invalidi Civili (ANMIC – ENS – UIC) per la riscossione dei contributi associativi. Legge Circolare INPS del 30 dicembre 1999 n° 235.
Istruzioni in merito all’applicazione delle convenzioni stipulate con le Associazioni degli Invalidi che a seguito dell’entrata in vigore dell’art.130 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112, sono transitate all’INPS.
Istruzioni in merito all’applicazione delle convenzioni stipulate con le Associazioni degli Invalidi che a seguito dell’entrata in vigore dell’art.130 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112, sono transitate all’INPS.
Art. n. 1 Titolo Articolo: Testo integrale. Testo: DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI DIREZIONE CENTRALE FINANZA, CONTABILITA’ E BILANCIO DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali e Roma, 30 dicembre 1999 periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici Circolare n. 235
e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati 5
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Ai Coordinatori generali, centrali e Roma, 30 dicembre 1999 periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici Circolare n. 235
e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati 5
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Convenzioni tra l’Istituto e le Associazioni degli Invalidi Civili (ANMIC – ENS – UIC) per la riscossione dei contributi associativi.
Il giorno 21.12.99 tra l’Istituto e le Associazioni degli Invalidi Civili, Ciechi e Sordomuti (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili – ANMIC, Unione Italiana Ciechi – UIC, Ente Nazionale Sordomuti – ENS), sono state stipulate convenzioni per la riscossione del contributo associativo degli iscritti, convenzioni che sostituiscono quelle in essere tra le predette Associazioni e il Ministero degli Interni in base alle quali, su indicazioni delle stesso Ministero, venivano già effettuate, agli interessati, le ritenute sulle provvidenze economiche erogate.
La convenzione entrerà in vigore il 1 gennaio 2000. Per quanto concerne le modalità applicative delle convenzioni si richiama quanto disposto nella circ. n.248 dell’11.12.98 concernente le convenzioni stipulate con i Sindacati dei pensionati, simili per tipologia.
In particolare si ricordano le seguenti disposizioni SOGGETTI CHE POSSONO RILASCIARE LA DELEGA Possono versare i contributi associativi, mediante trattenuta sulla pensione, i titolari di provvidenze economiche erogate dall’INPS a favore degli Invalidi Civili, Ciechi e Sordomuti, iscritti alle Associazioni di cui sopra..
MODALITA’ DI RILASCIO DELLA DELEGA
La delega deve essere rilasciata secondo i testi predisposti dall’Istituto (all.n.1 e 2), nei quali sono indicate la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati ai sensi della legge 675/96. La delega dovra’ essere presentata e controfirmata dal responsabile locale dell’Associazione. A tal fine e’ previsto che i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell’Associazione abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe all’INPS siano comunicati in forma scritta alle Agenzie a cura della struttura locale ovvero degli uffici centrali dell’Associazione.
DECORRENZA DELLA DELEGA
La delega e/o la revoca saranno acquisite e avranno efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della loro presentazione. Le deleghe - controfirmate dal responsabile o dall’incaricato abilitato debbono essere accompagnate da un elenco in duplice copia, una delle quali viene restituita a cura dell’Agenzia INPS alla Associazione interessata con timbro e firma per ricevuta. Il suddetto elenco, unitamente a copia della delega, fara’ fede, in caso di contestazione, dell’avvenuta presentazione. Entro la fine dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio ciascuna Agenzia consegnera’ alla struttura locale dell’Associazione interessata: l’elenco delle deleghe attivate e di quelle non attivate riferito alle deleghe presentate nel trimestre precedente; per le deleghe non attivate dovra’ essere precisato il motivo della mancata attivazione; l’elenco di coloro che hanno presentato revoca.
DECORRENZA E VALIDITA’ DELLA REVOCA
La delega produce i suoi effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta all’Agenzia INPS. Nel caso in cui gli uffici ricevano comunicazione direttamente dal pensionato della sua volonta’ di revocare la delega per la trattenuta associativa, la SAP prendera’ nota della revoca e ne dara’ notizia all’Associazione interessata entro la fine del mese successivo. Entro la fine del terzo mese successivo a quello di presentazione gli uffici procederanno all’acquisizione della revoca stessa.
MISURA DEL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO
L’ammontare del contributo associativo – riportato nel testo di delega - e’ stabilito dalle Associazioni e trattenuto in dodici rate mensili. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le trattenute annue sono le seguenti: ANMIC L. 50.000
UIC L. 96.000
ENS L. 120.000
RAPPORTI FINANZIARI, SPESE E RIMESSE
Sono regolati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione ed i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra questa Direzione Generale e gli Organismi nazionali delle Associazioni stipulanti.
ESONERO DA RESPONSABILITA'
Con l'articolo 10 della convenzione le Associazioni stipulanti esonerano l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilita' derivante dai rapporti intercorrenti tra il titolare della prestazione assoggettata alla ritenuta sindacale e l’Associazione alla quale lo stesso e' iscritto: pertanto nelle controversie conseguenti alla contestazioni sull'effettiva validita' e regolarita' nel rilascio della delega, l'Associazione si obbliga a ristorare l'INPS stesso di ogni eventuale effetto negativo comunque derivante da dette controversie.
DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE
Il giorno 21.12.99 tra l’Istituto e le Associazioni degli Invalidi Civili, Ciechi e Sordomuti (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili – ANMIC, Unione Italiana Ciechi – UIC, Ente Nazionale Sordomuti – ENS), sono state stipulate convenzioni per la riscossione del contributo associativo degli iscritti, convenzioni che sostituiscono quelle in essere tra le predette Associazioni e il Ministero degli Interni in base alle quali, su indicazioni delle stesso Ministero, venivano già effettuate, agli interessati, le ritenute sulle provvidenze economiche erogate.
La convenzione entrerà in vigore il 1 gennaio 2000. Per quanto concerne le modalità applicative delle convenzioni si richiama quanto disposto nella circ. n.248 dell’11.12.98 concernente le convenzioni stipulate con i Sindacati dei pensionati, simili per tipologia.
In particolare si ricordano le seguenti disposizioni SOGGETTI CHE POSSONO RILASCIARE LA DELEGA Possono versare i contributi associativi, mediante trattenuta sulla pensione, i titolari di provvidenze economiche erogate dall’INPS a favore degli Invalidi Civili, Ciechi e Sordomuti, iscritti alle Associazioni di cui sopra..
MODALITA’ DI RILASCIO DELLA DELEGA
La delega deve essere rilasciata secondo i testi predisposti dall’Istituto (all.n.1 e 2), nei quali sono indicate la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati ai sensi della legge 675/96. La delega dovra’ essere presentata e controfirmata dal responsabile locale dell’Associazione. A tal fine e’ previsto che i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell’Associazione abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe all’INPS siano comunicati in forma scritta alle Agenzie a cura della struttura locale ovvero degli uffici centrali dell’Associazione.
DECORRENZA DELLA DELEGA
La delega e/o la revoca saranno acquisite e avranno efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della loro presentazione. Le deleghe - controfirmate dal responsabile o dall’incaricato abilitato debbono essere accompagnate da un elenco in duplice copia, una delle quali viene restituita a cura dell’Agenzia INPS alla Associazione interessata con timbro e firma per ricevuta. Il suddetto elenco, unitamente a copia della delega, fara’ fede, in caso di contestazione, dell’avvenuta presentazione. Entro la fine dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio ciascuna Agenzia consegnera’ alla struttura locale dell’Associazione interessata: l’elenco delle deleghe attivate e di quelle non attivate riferito alle deleghe presentate nel trimestre precedente; per le deleghe non attivate dovra’ essere precisato il motivo della mancata attivazione; l’elenco di coloro che hanno presentato revoca.
DECORRENZA E VALIDITA’ DELLA REVOCA
La delega produce i suoi effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta all’Agenzia INPS. Nel caso in cui gli uffici ricevano comunicazione direttamente dal pensionato della sua volonta’ di revocare la delega per la trattenuta associativa, la SAP prendera’ nota della revoca e ne dara’ notizia all’Associazione interessata entro la fine del mese successivo. Entro la fine del terzo mese successivo a quello di presentazione gli uffici procederanno all’acquisizione della revoca stessa.
MISURA DEL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO
L’ammontare del contributo associativo – riportato nel testo di delega - e’ stabilito dalle Associazioni e trattenuto in dodici rate mensili. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le trattenute annue sono le seguenti: ANMIC L. 50.000
UIC L. 96.000
ENS L. 120.000
RAPPORTI FINANZIARI, SPESE E RIMESSE
Sono regolati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione ed i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra questa Direzione Generale e gli Organismi nazionali delle Associazioni stipulanti.
ESONERO DA RESPONSABILITA'
Con l'articolo 10 della convenzione le Associazioni stipulanti esonerano l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilita' derivante dai rapporti intercorrenti tra il titolare della prestazione assoggettata alla ritenuta sindacale e l’Associazione alla quale lo stesso e' iscritto: pertanto nelle controversie conseguenti alla contestazioni sull'effettiva validita' e regolarita' nel rilascio della delega, l'Associazione si obbliga a ristorare l'INPS stesso di ogni eventuale effetto negativo comunque derivante da dette controversie.
DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE
La convenzione decorre dal 1 gennaio 2000 e si intende tacitamente prorogata di anno in anno , salvo disdetta, per un periodo comunque non eccedente i nove anni.
RAPPORTI A LIVELLO LOCALE I rapporti a livello locale con le strutture periferiche delle Associazioni convenzionate saranno intrattenuti dal Responsabile dei rapporti con l'utenza al quale i Rappresentanti delle Associazioni dovranno fare riferimento allo scopo di facilitare le soluzioni alle questioni che in qualche modo possano insorgere. I problemi che non trovino soluzione in tale sede saranno rappresentati a livello centrale per l'esame da parte della Direzione Generale e delle strutture nazionali delle Associazioni.
IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO
All.1 DELEGA
Io sottoscritt ………………………………………………….. nat.. a…………………………………………. (Prov……) il………………………………..codice fiscale……………………………………………………. Codice INPS (se conosciuto)…………………………………… titolare di (1)……………………………. Residente a…………………………………….(Prov……) Via……………………………………….. n…… cap…………… iscritto all’Associazione…………………………………………………….. DELEGO L'INPS, in conformità a quanto previsto dalla convenzione di cui alla legge 21 ottobre 1978 n.641, art. 1-undecies e dal D. L.vo 31 marzo 1998, art.130, alla riscossione dei contributi associativi nella misura e con le modalità indicate dalla convenzione stessa. In merito all'impegno assunto dichiaro di essere consapevole che: la presente delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo revoca esplicitamente formulata e indirizzata all’Associazione e\o alla Sede dell'INPS che ha in carico (1)......................; l'importo del contributo è stabilito per l'anno…….in lire..........da trattenere, suddiviso in dodici mensilità, sul rateo del trattamento a me spettante. Riconosco all' Associazione……………………… la facoltà di modificare negli anni successivi la misura del contributo suindicato e in tal caso la presente delega si intende rinnovata per la nuova misura a condizione che la relativa decisione venga portata a mia conoscenza entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di decorrenza della nuova misura stessa. Avendo ricevuto, ai sensi dell'art.10 della legge 675\96, l'informativa sul "trattamento" dei propri dati personali, io sottoscritto: - consento al "trattamento" degli stessi per tutte le finalità previste dallo statuto dell'Associazione; - consento all'INPS il "trattamento" dei dati per i propri fini istituzionali e per gli adempimenti degli obblighi previsti dalla legge e dalla convenzione con l'Associazione suindicata; - consento al trasferimento all'estero dei dati nei casi di prestazioni in regime internazionale o di trattamenti da erogare all'estero; - consento l'eventuale "trattamento" dei dati stessi da parte di altri soggetti incaricati dall'INPS. Non consento quanto indicato ai punti ....................... Data............... ............................. (Firma dell'associato) Timbro dell'Associazione ................................... (Firma del Responsabile dell'Assoc.) (1) Indicare: Pensione, Assegno mensile, Indennità di accompagnamento
All.2 DELEGA
Io sottoscritto……………………………………………nat. a…………..………………………………. (Prov……………..) il……………………………….residente a……………..………………………………. (Prov……………..) Via…………………………………………………..….…n…………cap……………… in qualità di rappresentante legale o tutore o curatore del minore……….……………………………… ………….............................nat.. a.......................………………...................(Prov.......) il.....……....... codice fiscale.……………………………………..………………… codice INPS (se conosciuto)…………………………. titolare di (1)...............................……………… residente a......……………………………………….. (Prov.......) DELEGO L'INPS, in conformità a quanto previsto dalla convenzione di cui alla legge 21 ottobre 1978 n.641, art. 1-undecies e dal D. L.vo 31 marzo 1998, art.130, alla riscossione dei contributi associativi nella misura e con le modalità indicate dalla convenzione stessa. In merito all'impegno assunto dichiaro di essere consapevole che: la presente delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo revoca esplicitamente formulata e indirizzata all’Associazione e\o alla Sede dell'INPS che ha in carico (1)......................; l'importo del contributo è stabilito per l'anno…….in lire..........da trattenere, suddiviso in dodici mensilità, sul rateo del trattamento a me spettante. Riconosco all' Associazione……………………… la facoltà di modificare negli anni successivi la misura del contributo suindicato e in tal caso la presente delega si intende rinnovata per la nuova misura a condizione che la relativa decisione venga portata a mia conoscenza entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di decorrenza della nuova misura stessa. Avendo ricevuto, ai sensi dell'art.10 della legge 675\96, l'informativa sul "trattamento" dei propri dati personali, io sottoscritto: - consento al "trattamento" degli stessi per tutte le finalità previste dallo statuto dell'Associazione; - consento all'INPS il "trattamento" dei dati per i propri fini istituzionali e per gli adempimenti degli obblighi previsti dalla legge e dalla convenzione con l'Associazione suindicata; - consento al trasferimento all'estero dei dati nei casi di prestazioni in regime internazionale o di trattamenti da erogare all'estero; d) - consento l'eventuale "trattamento" dei dati stessi da parte di altri soggetti incaricati dall'INPS. Non consento quanto indicato ai punti ....................... Data............... ............................. (Firma dell'associato) Timbro dell'Associazione ................................... (Firma del Responsabile dell'Assoc.) Indicare: Pensione, Assegno mensile, Indennità di accompagnamento, Indennità di comunicazione.
All.3 CONVENZIONE TRA L’INPS E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI CIVILI PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ASSOCIATIVI PREVISTI DALL'ART. 1 UNDECIES DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1978, N. 641 L'anno 1999, il giorno 21 del mese di dicembre, in Roma, tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in seguito denominato INPS) nella persona del Presidente Prof. Massimo Paci, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 777 del 24 novembre 1999 e l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili (in seguito denominata ANMIC) nella persona del Presidente Comm. Alvido Lambrilli, domiciliato per il suo incarico in Roma, Via Crescenzio, 2 visti gli articoli 1 undecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641 e 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 sulla tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; considerato che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto; si conviene quanto segue: Art.1 I titolari, in qualità di invalidi civili, di pensione, assegno, indennità di accompagnamento, il cui pagamento è stato affidato all'INPS a norma dell'art.130 decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, possono esercitare il diritto di versare i contributi associativi all’ANMIC mediante trattenuta effettuata dall’INPS sulla prestazione erogata, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 undecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641. Art.2 L’autorizzazione ad effettuare le trattenute di cui all’art.1 avverrà mediante delega individuale, secondo il testo predisposto dall’INPS sentita l'ANMIC, debitamente sottoscritta dal titolare della prestazione e controfirmata dal responsabile locale dell’AMNIC, che vi apporrà anche il timbro dell’Associazione, che si impegna agli adempimenti richiesti dalla legge 675/1996. I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell'ANMIC a ciò abilitati dovranno essere formalmente accreditati presso le Agenzie provinciali INPS competenti per territorio. Art.3 La delega rilasciata da persona gia' titolare della prestazione produrrà i suoi effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla Agenzia INPS che ha in carico la prestazione stessa. La delega presentata contestualmente alla domanda di prestazione produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della prestazione stessa. La delega rilasciata da persona già titolare di prestazione nonché quella presentata in concomitanza di domanda di prestazione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca che produrrà i suoi effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla Agenzia INPS che ha in carico la prestazione. Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dal titolare della prestazione della sua volonta' di revocare la delega per la trattenuta del contributo associativo, la Agenzia INPS prendera' nota della revoca e ne darà notizia all’Associazione interessata. Trascorsi tre mesi dalla sua presentazione, l’Istituto procederà all’acquisizione della revoca stessa. Le deleghe, a suo tempo rilasciate dagli associati per l’effettuazione della trattenuta e comunicate all’INPS da parte del Ministero degli Interni, potranno comunque essere revocate nei modi e nelle forme indicate nella presente convenzione.
Art.4 La misura annuale del contributo associativo, esplicitamente indicata nell’atto di delega, è stabilita dagli Organi statutari dell’ANMIC ed è trattenuta in dodici quote mensili sulle singole rate di prestazione. In caso di variazione, la nuova misura sarà notificata all’INPS con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro il 30 settembre di ciascun anno e sarà applicata a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. L’ANMIC si impegna a comunicare agli associati la nuova misura del contributo entro il 30 giugno dell’anno precedente la sua applicazione attraverso circolare inviata a tutti i soci e mediante pubblicazione del nuovo importo sulla stampa dell’Associazione. La trattenuta viene effettuata all'atto del pagamento delle singole rate di prestazione.
Art.5 L'INPS versa all'ANMIC acconti mensili per i contributi riscossi. Tali acconti sono commisurati al 97% dell'importo delle trattenute disposte sulle prestazioni in pagamento. Fino a quando l'INPS non avra' elaborato i dati per la determinazione dell'importo di cui al comma precedente, e comunque non oltre il mese di aprile, l'entita' degli acconti da corrispondere all'ANMIC e' stabilita, in via provvisoria, in misura pari ad un dodicesimo del totale degli acconti corrisposti all'Associazione stessa nell'anno precedente maggiorato della percentuale di incremento del monte delle prestazioni, per effetto della perequazione automatica. I conguagli tra gli acconti determinati in via provvisoria e quelli determinati ai sensi del comma precedente sono effettuati contestualmente al pagamento del primo di questi ultimi acconti. Gli acconti di cui ai commi precedenti sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 dello stesso mese o il primo giorno bancabile successivo.
Art.6 All'ANMIC viene corrisposto, con cadenza quadrimestrale, un acconto per le trattenute disposte sulle prestazioni di nuova liquidazione in occasione del primo pagamento e di quelle disposte in occasione del pagamento delle rate successive dell'anno in cui la liquidazione stessa e' avvenuta. La misura dell'acconto e' determinata riducendo l'importo delle trattenute da effettuare sulle prestazioni, dalla data di decorrenza al 31 dicembre dell'anno di liquidazione, quale risulta calcolato all'atto della liquidazione medesima, di una quota percentuale pari al 3%.
Art.7 I conguagli tra gli importi degli acconti corrisposti ai sensi degli articoli 5 e 6 e gli importi delle trattenute per contributi associativi effettivamente operate sono effettuati, senza gravame di interesse o di qualsiasi altro onere, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.
Art.8 Le spese del servizio di esazione espletato dall’Istituto sono annualmente determinate dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS sulla base dei costi effettivi determinati dai competenti uffici dell’Istituto stesso. Nell’attesa che vengano fissati i nuovi costi a seguito dell’introduzione della contabilità analitica, si applicano, salvo conguaglio, gli importi previsti dalla Delibera Consiliare n.1245/97. E’ a carico dell’ANMIC, oltre alle spese, ogni altro eventuale onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione. L’ANMIC si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai commi precedenti.
Art.9 Le rimesse monetarie all'ANMIC, conseguenti all'applicazione della presente convenzione, sono effettuate alla Sede centrale dell'Associazione stessa con le modalita' da questa indicate. L'INPS e' sollevato da ogni e qualsiasi responsabilita' ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficolta' operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali. Di tali difficolta' deve essere data tempestiva comunicazione all'ANMIC.
Art.10 L'INPS e' estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari delle prestazioni assoggettate alle ritenute delle quote associative e l’ANMIC alla quale i predetti titolari sono iscritti. Pertanto l'ANMIC esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilita' derivante dai suddetti rapporti e, in particolare, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validita' e regolarita' nel rilascio della delega, si obbliga a ristorare l'INPS stesso di ogni eventuale effetto negativo comunque derivante dalle predette controversie.
Art.11 L’INPS costituirà un’apposita banca dati delle quote associative che l’ANMIC potrà consultare per la parte di propria competenza, nella quale saranno caricati i dati delle deleghe per quote associative sulle prestazioni (nuove deleghe, revoche, eliminate ecc). La consultazione potrà avvenire dietro autorizzazione e secondo modalità disposte dall'INPS e nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dallo stesso Istituto e dall’Autorità Garante della "privacy".
Art.12 La presente convenzione ha decorrenza dalla data della stipula, validità fino al 31 dicembre 2000 e si intende tacitamente prorogata di anno in anno a decorrere dal 1° gennaio 2001, salvo disdetta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedire entro il 30 giugno di ciascun anno, per un periodo comunque non eccedente i nove anni. Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti contraenti e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE DELL'INPS DELL'AMNIC Prof. Massimo Paci Comm. Alvido Lambrilli
All.4 CONVENZIONE TRA L’INPS E L'ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDOMUTI PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ASSOCIATIVI PREVISTI DALL'ART. 1 UNDECIES DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1978, N. 641 L'anno 1999, il giorno 21 del mese di dicembre, in Roma, tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in seguito denominato INPS) nella persona del Presidente Prof. Massimo Paci, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 777 del 24 novembre 1999 e l'Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordomuti (in seguito denominato ENS) nella persona del Presidente Ins. Ida Collu, domiciliata per il suo incarico in Roma, Via Gregorio VII n.120 visti gli articoli 1 undecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641 e 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 sulla tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; considerato che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto; si conviene quanto segue:
Art.1 I sordomuti, titolari di indennità di comunicazione il cui pagamento è stato affidato all'INPS a norma dell'art.130 decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, possono esercitare il diritto di versare i contributi associativi a favore dell’E.N.S. mediante trattenuta effettuata dall’INPS sulla prestazione erogata, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 undecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641.
Art.2 L’autorizzazione ad effettuare le trattenute di cui all’art.1 avverrà mediante delega individuale, secondo il testo predisposto dall’INPS sentito l'E.N.S., debitamente sottoscritta dal titolare della prestazione e controfirmata dal responsabile locale dell’ENS, che vi apporrà anche il timbro dell’Associazione, che si impegna agli adempimenti richiesti dalla legge 675/1996. I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell'E.N.S. a ciò abilitati dovranno essere formalmente accreditati presso le Agenzie INPS competenti per territorio.
Art.3 La delega rilasciata da persona gia' titolare della prestazione produrrà i suoi effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla Agenzia INPS che ha in carico la prestazione stessa. La delega presentata contestualmente alla domanda di prestazione produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della prestazione stessa. La delega rilasciata da persona già titolare di prestazione nonché quella presentata in concomitanza di domanda di prestazione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca che produrrà i suoi effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla Agenzia INPS che ha in carico la prestazione. Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dal titolare della prestazione della sua volonta' di revocare la delega per la trattenuta del contributo associativo, la Agenzia INPS prendera' nota della revoca e ne darà notizia all’E.N.S. entro la fine del mese successivo a quello in cui è pervenuta. Trascorsi tre mesi dalla sua presentazione, l’Istituto procederà all’acquisizione della revoca stessa. Le deleghe, a suo tempo rilasciate dagli associati per l’effettuazione della trattenuta e comunicate all’INPS da parte del Ministero degli Interni, potranno comunque essere revocate nei modi e nelle forme indicate nella presente convenzione.
Art.4 La misura annuale del contributo associativo, esplicitamente indicata nell’atto di delega, è stabilita dagli Organi statutari dell’E.N.S. ed è trattenuta in dodici quote mensili sulle singole rate di prestazione. In caso di variazione, la nuova misura sarà notificata all’INPS con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro il 30 settembre di ciascun anno e sarà applicata a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. L’E.N.S. si impegna a comunicare agli associati la nuova misura del contributo entro il 30 giugno dell’anno precedente la sua applicazione attraverso circolare inviata a tutti i soci e mediante pubblicazione del nuovo importo sulla stampa dell’Associazione. La trattenuta viene effettuata all'atto del pagamento delle singole rate di prestazione.
Art.5 L'INPS versa all'E.N.S. acconti mensili per i contributi riscossi. Tali acconti sono commisurati al 97% dell'importo delle trattenute disposte sulle prestazioni in pagamento. Fino a quando l'INPS non avra' elaborato i dati per la determinazione dell'importo di cui al comma precedente, e comunque non oltre il mese di aprile, l'entita' degli acconti da corrispondere all'E.N.S. e' stabilita, in via provvisoria, in misura pari ad un dodicesimo del totale degli acconti corrisposti all'Associazione stessa nell'anno precedente maggiorato della percentuale di incremento del monte delle prestazioni, per effetto della perequazione automatica. I conguagli tra gli acconti determinati in via provvisoria e quelli determinati ai sensi del comma precedente sono effettuati contestualmente al pagamento del primo di questi ultimi acconti. Gli acconti di cui ai commi precedenti sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 dello stesso mese o il primo giorno bancabile successivo.
Art.6 All'E.N.S. viene corrisposto, con cadenza quadrimestrale, un acconto per le trattenute disposte sulle prestazioni di nuova liquidazione in occasione del primo pagamento e di quelle disposte in occasione del pagamento delle rate successive dell'anno in cui la liquidazione stessa e' avvenuta. La misura dell'acconto e' determinata riducendo l'importo delle trattenute da effettuare sulle prestazioni, dalla data di decorrenza al 31 dicembre dell'anno di liquidazione, quale risulta calcolato all'atto della liquidazione medesima, di una quota percentuale pari al 3%. Art.7 I conguagli tra gli importi degli acconti corrisposti ai sensi degli articoli 5 e 6 e gli importi delle trattenute per contributi associativi effettivamente operate sono effettuati, senza gravame di interesse o di qualsiasi altro onere, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.
Art.8 Le spese del servizio di esazione espletato dall’Istituto sono annualmente determinate dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS sulla base dei costi effettivi determinati dai competenti uffici dell’Istituto stesso. Nell’attesa che vengano fissati i nuovi costi a seguito dell’introduzione della contabilità analitica, si applicano, salvo conguaglio, gli importi previsti dalla Delibera Consiliare n.1245/97. E’ a carico dell’E.N.S., oltre alle spese, ogni altro eventuale onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione. L’E.N.S. si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai commi precedenti.
Art.9 Le rimesse monetarie all'E.N.S., conseguenti all'applicazione della presente convenzione, sono effettuate alla Sede centrale dell'Associazione stessa con le modalita' da questa indicate. L'INPS e' sollevato da ogni e qualsiasi responsabilita' ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficolta' operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali. Di tali difficolta' deve essere data tempestiva comunicazione all'E.N.S.
Art.10 L'INPS e' estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari delle prestazioni assoggettate alle ritenute delle quote associative e l’Associazione alla quale i predetti titolari sono iscritti. Pertanto l'E.N.S. esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilita' derivante dai suddetti rapporti e, in particolare, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validita' e regolarita' nel rilascio della delega, si obbliga a ristorare l'INPS stesso di ogni eventuale effetto negativo comunque derivante dalle predette controversie.
Art.11 L’INPS costituirà un’apposita banca dati delle quote associative che l’ENS potrà consultare per la parte di propria competenza, nella quale saranno caricati i dati delle deleghe per quote associative sulle prestazioni (nuove deleghe, revoche, eliminate ecc). La consultazione potrà avvenire dietro autorizzazione e secondo modalità disposte dall’INPS e nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dallo stesso Istituto e dall’Autorità Garante della "privacy".
Art.12 La presente convenzione ha decorrenza dalla data della stipula, validità fino al 31 dicembre 2000 e si intende tacitamente prorogata di anno in anno a decorrere dal 1° gennaio 2001, salvo disdetta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedire entro il 30 giugno di ciascun anno, per un periodo comunque non eccedente i nove anni. Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti contraenti e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE DELL'INPS DELL'ENS Prof. Massimo Paci Ins. Ida Collu
All.5 CONVENZIONE TRA L’INPS E L'UNIONE ITALIANA CIECHI PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ASSOCIATIVI PREVISTI DALL'ART. 1 UNDECIES DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1978, N. 641 L'anno 1999, il giorno 21del mese di dicembre, in Roma, tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in seguito denominato INPS) nella persona del Presidente Prof. Massimo Paci, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 777 del 24 novembre 1999. e l'Unione Italiana Ciechi (in seguito denominata U.I.C) nella persona del Presidente Prof. Tommaso Daniele, domiciliato per il suo incarico in Roma, Via Borgognona, 38 visti gli articoli 1 undecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641 e 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 sulla tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; considerato che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto; si conviene quanto segue:
Art.1 I ciechi civili, titolari di pensioni, indennità di accompagnamento e/o indennità speciali, il cui pagamento è stato affidato all'INPS a norma dell'art.130 decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, possono esercitare il diritto di versare i contributi associativi all’U.I.C. mediante trattenuta effettuata dall’INPS sulla prestazione erogata, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 undecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641.
Art.2 L’autorizzazione ad effettuare le trattenute di cui all’art.1 avverrà mediante delega individuale, secondo il testo predisposto dall’INPS sentita l'U.I.C., debitamente sottoscritta dal titolare della prestazione e controfirmata dal responsabile locale dell’U.I.C, che vi apporrà anche il timbro dell’Associazione, che si impegna agli adempimenti richiesti dalla legge 675/1996. I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell'U.I.C. a ciò abilitati dovranno essere formalmente accreditati presso le Agenzie provinciali INPS competenti per territorio.
Art.3 La delega rilasciata da persona gia' titolare della prestazione produrrà i suoi effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla Agenzia dell'INPS che ha in carico la prestazione stessa. La delega presentata contestualmente alla domanda di prestazione produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della prestazione stessa. La delega rilasciata da persona già titolare di prestazione nonché quella presentata in concomitanza di domanda di prestazione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca che produrrà i suoi effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla Agenzia INPS che ha in carico la prestazione. Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dal titolare della prestazione della sua volonta' di revocare la delega per la trattenuta del contributo associativo, la Agenzia INPS prendera' nota della revoca e ne darà notizia all’U.I.C. entro la fine del mese successivo a quello in cui è pervenuta. Trascorsi tre mesi dalla sua presentazione, l’Istituto procederà all’acquisizione della revoca stessa. Le deleghe, a suo tempo rilasciate dagli associati per l’effettuazione della trattenuta e comunicate all’INPS da parte del Ministero degli Interni, potranno comunque essere revocate nei modi e nelle forme indicate nella presente convenzione.
Art.4 La misura annuale del contributo associativo, esplicitamente indicata nell’atto di delega, è stabilita dagli Organi statutari dell’U.I.C. ed è trattenuta in dodici quote mensili sulle singole rate di prestazione. In caso di variazione, la nuova misura sarà notificata all’INPS con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro il 30 settembre di ciascun anno e sarà applicata a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. L’U.I.C. si impegna a comunicare agli associati la nuova misura del contributo entro il 30 giugno dell’anno precedente la sua applicazione attraverso circolare inviata a tutti i soci e mediante pubblicazione del nuovo importo sulla stampa dell’Associazione. La trattenuta viene effettuata all'atto del pagamento delle singole rate di prestazione.
Art.5 L'INPS versa all'U.I.C acconti mensili per i contributi riscossi. Tali acconti sono commisurati al 97% dell'importo delle trattenute disposte sulle prestazioni in pagamento. Fino a quando l'INPS non avra' elaborato i dati per la determinazione dell'importo di cui al comma precedente, e comunque non oltre il mese di aprile, l'entita' degli acconti da corrispondere all'U.I.C. e' stabilita, in via provvisoria, in misura pari ad un dodicesimo del totale degli acconti corrisposti all'Associazione stessa nell'anno precedente maggiorato della percentuale di incremento del monte delle prestazioni, per effetto della perequazione automatica. I conguagli tra gli acconti determinati in via provvisoria e quelli determinati ai sensi del comma precedente sono effettuati contestualmente al pagamento del primo di questi ultimi acconti. Gli acconti di cui ai commi precedenti sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 dello stesso mese o il primo giorno bancabile successivo.
Art.6 All'U.I.C. viene corrisposto, con cadenza quadrimestrale, un acconto per le trattenute disposte sulle prestazioni di nuova liquidazione in occasione del primo pagamento e di quelle disposte in occasione del pagamento delle rate successive dell'anno in cui la liquidazione stessa e' avvenuta. La misura dell'acconto e' determinata riducendo l'importo delle trattenute da effettuare sulle prestazioni, dalla data di decorrenza al 31 dicembre dell'anno di liquidazione, quale risulta calcolato all'atto della liquidazione medesima, di una quota percentuale pari al 3%.
Art.7 I conguagli tra gli importi degli acconti corrisposti ai sensi degli articoli 5 e 6 e gli importi delle trattenute associative effettivamente operate sono effettuati, senza gravame di interesse o di qualsiasi altro onere, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.
Art.8 Le spese del servizio di esazione espletato dall’Istituto sono annualmente determinate dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS sulla base dei costi effettivi determinati dai competenti uffici dell’Istituto stesso. Nell’attesa che vengano fissati i nuovi costi a seguito dell’introduzione della contabilità analitica, si applicano, salvo conguaglio, gli importi previsti dalla Delibera Consiliare n.1245/97. E’ a carico dell’U.I.C, oltre alle spese, ogni altro eventuale onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione. L’U.I.C. si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai commi precedenti.
Art.9 Le rimesse monetarie all'U.I.C., conseguenti all'applicazione della presente convenzione, sono effettuate alla Sede centrale dell'Associazione stessa con le modalita' da questa indicate. L'INPS e' sollevato da ogni e qualsiasi responsabilita' ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficolta' operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali. Di tali difficolta' deve essere data tempestiva comunicazione all'U.I.C..
Art.10 L'INPS e' estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari delle prestazioni assoggettate alle ritenute delle quote associative e l’Associazione alla quale i predetti titolari sono iscritti. Pertanto l'U.I.C. esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilita' derivante dai suddetti rapporti e, in particolare, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validita' e regolarita' nel rilascio della delega, si obbliga a ristorare l'INPS stesso di ogni eventuale effetto negativo comunque derivante dalle predette controversie.
Art.11 L’INPS costituirà un’apposita banca dati delle quote associative che l’U.I.C. potrà consultare per la parte di propria competenza, nella quale saranno caricati i dati delle deleghe per quote associative sulle prestazioni (nuove deleghe, revoche, eliminate ecc). La consultazione potrà avvenire dietro autorizzazione e secondo modalità disposte dall’INPS e nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dallo stesso Istituto e dall’Autorità Garante della "privacy"
Art.12 La presente convenzione ha decorrenza dalla data della stipula, validità fino al 31 dicembre 2000 e si intende tacitamente prorogata di anno in anno a decorrere dal 1° gennaio 2001, salvo disdetta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedire entro il 30 giugno di ciascun anno, per un periodo comunque non eccedente i nove anni. Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti contraenti e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE DELL'INPS DELL'U.I.C. Prof. Massimo Paci Prof. Tommaso Daniele
RAPPORTI A LIVELLO LOCALE I rapporti a livello locale con le strutture periferiche delle Associazioni convenzionate saranno intrattenuti dal Responsabile dei rapporti con l'utenza al quale i Rappresentanti delle Associazioni dovranno fare riferimento allo scopo di facilitare le soluzioni alle questioni che in qualche modo possano insorgere. I problemi che non trovino soluzione in tale sede saranno rappresentati a livello centrale per l'esame da parte della Direzione Generale e delle strutture nazionali delle Associazioni.
IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO
All.1 DELEGA
Io sottoscritt ………………………………………………….. nat.. a…………………………………………. (Prov……) il………………………………..codice fiscale……………………………………………………. Codice INPS (se conosciuto)…………………………………… titolare di (1)……………………………. Residente a…………………………………….(Prov……) Via……………………………………….. n…… cap…………… iscritto all’Associazione…………………………………………………….. DELEGO L'INPS, in conformità a quanto previsto dalla convenzione di cui alla legge 21 ottobre 1978 n.641, art. 1-undecies e dal D. L.vo 31 marzo 1998, art.130, alla riscossione dei contributi associativi nella misura e con le modalità indicate dalla convenzione stessa. In merito all'impegno assunto dichiaro di essere consapevole che: la presente delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo revoca esplicitamente formulata e indirizzata all’Associazione e\o alla Sede dell'INPS che ha in carico (1)......................; l'importo del contributo è stabilito per l'anno…….in lire..........da trattenere, suddiviso in dodici mensilità, sul rateo del trattamento a me spettante. Riconosco all' Associazione……………………… la facoltà di modificare negli anni successivi la misura del contributo suindicato e in tal caso la presente delega si intende rinnovata per la nuova misura a condizione che la relativa decisione venga portata a mia conoscenza entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di decorrenza della nuova misura stessa. Avendo ricevuto, ai sensi dell'art.10 della legge 675\96, l'informativa sul "trattamento" dei propri dati personali, io sottoscritto: - consento al "trattamento" degli stessi per tutte le finalità previste dallo statuto dell'Associazione; - consento all'INPS il "trattamento" dei dati per i propri fini istituzionali e per gli adempimenti degli obblighi previsti dalla legge e dalla convenzione con l'Associazione suindicata; - consento al trasferimento all'estero dei dati nei casi di prestazioni in regime internazionale o di trattamenti da erogare all'estero; - consento l'eventuale "trattamento" dei dati stessi da parte di altri soggetti incaricati dall'INPS. Non consento quanto indicato ai punti ....................... Data............... ............................. (Firma dell'associato) Timbro dell'Associazione ................................... (Firma del Responsabile dell'Assoc.) (1) Indicare: Pensione, Assegno mensile, Indennità di accompagnamento
All.2 DELEGA
Io sottoscritto……………………………………………nat. a…………..………………………………. (Prov……………..) il……………………………….residente a……………..………………………………. (Prov……………..) Via…………………………………………………..….…n…………cap……………… in qualità di rappresentante legale o tutore o curatore del minore……….……………………………… ………….............................nat.. a.......................………………...................(Prov.......) il.....……....... codice fiscale.……………………………………..………………… codice INPS (se conosciuto)…………………………. titolare di (1)...............................……………… residente a......……………………………………….. (Prov.......) DELEGO L'INPS, in conformità a quanto previsto dalla convenzione di cui alla legge 21 ottobre 1978 n.641, art. 1-undecies e dal D. L.vo 31 marzo 1998, art.130, alla riscossione dei contributi associativi nella misura e con le modalità indicate dalla convenzione stessa. In merito all'impegno assunto dichiaro di essere consapevole che: la presente delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo revoca esplicitamente formulata e indirizzata all’Associazione e\o alla Sede dell'INPS che ha in carico (1)......................; l'importo del contributo è stabilito per l'anno…….in lire..........da trattenere, suddiviso in dodici mensilità, sul rateo del trattamento a me spettante. Riconosco all' Associazione……………………… la facoltà di modificare negli anni successivi la misura del contributo suindicato e in tal caso la presente delega si intende rinnovata per la nuova misura a condizione che la relativa decisione venga portata a mia conoscenza entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di decorrenza della nuova misura stessa. Avendo ricevuto, ai sensi dell'art.10 della legge 675\96, l'informativa sul "trattamento" dei propri dati personali, io sottoscritto: - consento al "trattamento" degli stessi per tutte le finalità previste dallo statuto dell'Associazione; - consento all'INPS il "trattamento" dei dati per i propri fini istituzionali e per gli adempimenti degli obblighi previsti dalla legge e dalla convenzione con l'Associazione suindicata; - consento al trasferimento all'estero dei dati nei casi di prestazioni in regime internazionale o di trattamenti da erogare all'estero; d) - consento l'eventuale "trattamento" dei dati stessi da parte di altri soggetti incaricati dall'INPS. Non consento quanto indicato ai punti ....................... Data............... ............................. (Firma dell'associato) Timbro dell'Associazione ................................... (Firma del Responsabile dell'Assoc.) Indicare: Pensione, Assegno mensile, Indennità di accompagnamento, Indennità di comunicazione.
All.3 CONVENZIONE TRA L’INPS E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI CIVILI PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ASSOCIATIVI PREVISTI DALL'ART. 1 UNDECIES DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1978, N. 641 L'anno 1999, il giorno 21 del mese di dicembre, in Roma, tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in seguito denominato INPS) nella persona del Presidente Prof. Massimo Paci, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 777 del 24 novembre 1999 e l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili (in seguito denominata ANMIC) nella persona del Presidente Comm. Alvido Lambrilli, domiciliato per il suo incarico in Roma, Via Crescenzio, 2 visti gli articoli 1 undecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641 e 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 sulla tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; considerato che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto; si conviene quanto segue: Art.1 I titolari, in qualità di invalidi civili, di pensione, assegno, indennità di accompagnamento, il cui pagamento è stato affidato all'INPS a norma dell'art.130 decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, possono esercitare il diritto di versare i contributi associativi all’ANMIC mediante trattenuta effettuata dall’INPS sulla prestazione erogata, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 undecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641. Art.2 L’autorizzazione ad effettuare le trattenute di cui all’art.1 avverrà mediante delega individuale, secondo il testo predisposto dall’INPS sentita l'ANMIC, debitamente sottoscritta dal titolare della prestazione e controfirmata dal responsabile locale dell’AMNIC, che vi apporrà anche il timbro dell’Associazione, che si impegna agli adempimenti richiesti dalla legge 675/1996. I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell'ANMIC a ciò abilitati dovranno essere formalmente accreditati presso le Agenzie provinciali INPS competenti per territorio. Art.3 La delega rilasciata da persona gia' titolare della prestazione produrrà i suoi effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla Agenzia INPS che ha in carico la prestazione stessa. La delega presentata contestualmente alla domanda di prestazione produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della prestazione stessa. La delega rilasciata da persona già titolare di prestazione nonché quella presentata in concomitanza di domanda di prestazione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca che produrrà i suoi effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla Agenzia INPS che ha in carico la prestazione. Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dal titolare della prestazione della sua volonta' di revocare la delega per la trattenuta del contributo associativo, la Agenzia INPS prendera' nota della revoca e ne darà notizia all’Associazione interessata. Trascorsi tre mesi dalla sua presentazione, l’Istituto procederà all’acquisizione della revoca stessa. Le deleghe, a suo tempo rilasciate dagli associati per l’effettuazione della trattenuta e comunicate all’INPS da parte del Ministero degli Interni, potranno comunque essere revocate nei modi e nelle forme indicate nella presente convenzione.
Art.4 La misura annuale del contributo associativo, esplicitamente indicata nell’atto di delega, è stabilita dagli Organi statutari dell’ANMIC ed è trattenuta in dodici quote mensili sulle singole rate di prestazione. In caso di variazione, la nuova misura sarà notificata all’INPS con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro il 30 settembre di ciascun anno e sarà applicata a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. L’ANMIC si impegna a comunicare agli associati la nuova misura del contributo entro il 30 giugno dell’anno precedente la sua applicazione attraverso circolare inviata a tutti i soci e mediante pubblicazione del nuovo importo sulla stampa dell’Associazione. La trattenuta viene effettuata all'atto del pagamento delle singole rate di prestazione.
Art.5 L'INPS versa all'ANMIC acconti mensili per i contributi riscossi. Tali acconti sono commisurati al 97% dell'importo delle trattenute disposte sulle prestazioni in pagamento. Fino a quando l'INPS non avra' elaborato i dati per la determinazione dell'importo di cui al comma precedente, e comunque non oltre il mese di aprile, l'entita' degli acconti da corrispondere all'ANMIC e' stabilita, in via provvisoria, in misura pari ad un dodicesimo del totale degli acconti corrisposti all'Associazione stessa nell'anno precedente maggiorato della percentuale di incremento del monte delle prestazioni, per effetto della perequazione automatica. I conguagli tra gli acconti determinati in via provvisoria e quelli determinati ai sensi del comma precedente sono effettuati contestualmente al pagamento del primo di questi ultimi acconti. Gli acconti di cui ai commi precedenti sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 dello stesso mese o il primo giorno bancabile successivo.
Art.6 All'ANMIC viene corrisposto, con cadenza quadrimestrale, un acconto per le trattenute disposte sulle prestazioni di nuova liquidazione in occasione del primo pagamento e di quelle disposte in occasione del pagamento delle rate successive dell'anno in cui la liquidazione stessa e' avvenuta. La misura dell'acconto e' determinata riducendo l'importo delle trattenute da effettuare sulle prestazioni, dalla data di decorrenza al 31 dicembre dell'anno di liquidazione, quale risulta calcolato all'atto della liquidazione medesima, di una quota percentuale pari al 3%.
Art.7 I conguagli tra gli importi degli acconti corrisposti ai sensi degli articoli 5 e 6 e gli importi delle trattenute per contributi associativi effettivamente operate sono effettuati, senza gravame di interesse o di qualsiasi altro onere, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.
Art.8 Le spese del servizio di esazione espletato dall’Istituto sono annualmente determinate dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS sulla base dei costi effettivi determinati dai competenti uffici dell’Istituto stesso. Nell’attesa che vengano fissati i nuovi costi a seguito dell’introduzione della contabilità analitica, si applicano, salvo conguaglio, gli importi previsti dalla Delibera Consiliare n.1245/97. E’ a carico dell’ANMIC, oltre alle spese, ogni altro eventuale onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione. L’ANMIC si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai commi precedenti.
Art.9 Le rimesse monetarie all'ANMIC, conseguenti all'applicazione della presente convenzione, sono effettuate alla Sede centrale dell'Associazione stessa con le modalita' da questa indicate. L'INPS e' sollevato da ogni e qualsiasi responsabilita' ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficolta' operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali. Di tali difficolta' deve essere data tempestiva comunicazione all'ANMIC.
Art.10 L'INPS e' estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari delle prestazioni assoggettate alle ritenute delle quote associative e l’ANMIC alla quale i predetti titolari sono iscritti. Pertanto l'ANMIC esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilita' derivante dai suddetti rapporti e, in particolare, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validita' e regolarita' nel rilascio della delega, si obbliga a ristorare l'INPS stesso di ogni eventuale effetto negativo comunque derivante dalle predette controversie.
Art.11 L’INPS costituirà un’apposita banca dati delle quote associative che l’ANMIC potrà consultare per la parte di propria competenza, nella quale saranno caricati i dati delle deleghe per quote associative sulle prestazioni (nuove deleghe, revoche, eliminate ecc). La consultazione potrà avvenire dietro autorizzazione e secondo modalità disposte dall'INPS e nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dallo stesso Istituto e dall’Autorità Garante della "privacy".
Art.12 La presente convenzione ha decorrenza dalla data della stipula, validità fino al 31 dicembre 2000 e si intende tacitamente prorogata di anno in anno a decorrere dal 1° gennaio 2001, salvo disdetta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedire entro il 30 giugno di ciascun anno, per un periodo comunque non eccedente i nove anni. Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti contraenti e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE DELL'INPS DELL'AMNIC Prof. Massimo Paci Comm. Alvido Lambrilli
All.4 CONVENZIONE TRA L’INPS E L'ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDOMUTI PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ASSOCIATIVI PREVISTI DALL'ART. 1 UNDECIES DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1978, N. 641 L'anno 1999, il giorno 21 del mese di dicembre, in Roma, tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in seguito denominato INPS) nella persona del Presidente Prof. Massimo Paci, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 777 del 24 novembre 1999 e l'Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordomuti (in seguito denominato ENS) nella persona del Presidente Ins. Ida Collu, domiciliata per il suo incarico in Roma, Via Gregorio VII n.120 visti gli articoli 1 undecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641 e 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 sulla tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; considerato che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto; si conviene quanto segue:
Art.1 I sordomuti, titolari di indennità di comunicazione il cui pagamento è stato affidato all'INPS a norma dell'art.130 decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, possono esercitare il diritto di versare i contributi associativi a favore dell’E.N.S. mediante trattenuta effettuata dall’INPS sulla prestazione erogata, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 undecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641.
Art.2 L’autorizzazione ad effettuare le trattenute di cui all’art.1 avverrà mediante delega individuale, secondo il testo predisposto dall’INPS sentito l'E.N.S., debitamente sottoscritta dal titolare della prestazione e controfirmata dal responsabile locale dell’ENS, che vi apporrà anche il timbro dell’Associazione, che si impegna agli adempimenti richiesti dalla legge 675/1996. I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell'E.N.S. a ciò abilitati dovranno essere formalmente accreditati presso le Agenzie INPS competenti per territorio.
Art.3 La delega rilasciata da persona gia' titolare della prestazione produrrà i suoi effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla Agenzia INPS che ha in carico la prestazione stessa. La delega presentata contestualmente alla domanda di prestazione produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della prestazione stessa. La delega rilasciata da persona già titolare di prestazione nonché quella presentata in concomitanza di domanda di prestazione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca che produrrà i suoi effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla Agenzia INPS che ha in carico la prestazione. Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dal titolare della prestazione della sua volonta' di revocare la delega per la trattenuta del contributo associativo, la Agenzia INPS prendera' nota della revoca e ne darà notizia all’E.N.S. entro la fine del mese successivo a quello in cui è pervenuta. Trascorsi tre mesi dalla sua presentazione, l’Istituto procederà all’acquisizione della revoca stessa. Le deleghe, a suo tempo rilasciate dagli associati per l’effettuazione della trattenuta e comunicate all’INPS da parte del Ministero degli Interni, potranno comunque essere revocate nei modi e nelle forme indicate nella presente convenzione.
Art.4 La misura annuale del contributo associativo, esplicitamente indicata nell’atto di delega, è stabilita dagli Organi statutari dell’E.N.S. ed è trattenuta in dodici quote mensili sulle singole rate di prestazione. In caso di variazione, la nuova misura sarà notificata all’INPS con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro il 30 settembre di ciascun anno e sarà applicata a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. L’E.N.S. si impegna a comunicare agli associati la nuova misura del contributo entro il 30 giugno dell’anno precedente la sua applicazione attraverso circolare inviata a tutti i soci e mediante pubblicazione del nuovo importo sulla stampa dell’Associazione. La trattenuta viene effettuata all'atto del pagamento delle singole rate di prestazione.
Art.5 L'INPS versa all'E.N.S. acconti mensili per i contributi riscossi. Tali acconti sono commisurati al 97% dell'importo delle trattenute disposte sulle prestazioni in pagamento. Fino a quando l'INPS non avra' elaborato i dati per la determinazione dell'importo di cui al comma precedente, e comunque non oltre il mese di aprile, l'entita' degli acconti da corrispondere all'E.N.S. e' stabilita, in via provvisoria, in misura pari ad un dodicesimo del totale degli acconti corrisposti all'Associazione stessa nell'anno precedente maggiorato della percentuale di incremento del monte delle prestazioni, per effetto della perequazione automatica. I conguagli tra gli acconti determinati in via provvisoria e quelli determinati ai sensi del comma precedente sono effettuati contestualmente al pagamento del primo di questi ultimi acconti. Gli acconti di cui ai commi precedenti sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 dello stesso mese o il primo giorno bancabile successivo.
Art.6 All'E.N.S. viene corrisposto, con cadenza quadrimestrale, un acconto per le trattenute disposte sulle prestazioni di nuova liquidazione in occasione del primo pagamento e di quelle disposte in occasione del pagamento delle rate successive dell'anno in cui la liquidazione stessa e' avvenuta. La misura dell'acconto e' determinata riducendo l'importo delle trattenute da effettuare sulle prestazioni, dalla data di decorrenza al 31 dicembre dell'anno di liquidazione, quale risulta calcolato all'atto della liquidazione medesima, di una quota percentuale pari al 3%. Art.7 I conguagli tra gli importi degli acconti corrisposti ai sensi degli articoli 5 e 6 e gli importi delle trattenute per contributi associativi effettivamente operate sono effettuati, senza gravame di interesse o di qualsiasi altro onere, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.
Art.8 Le spese del servizio di esazione espletato dall’Istituto sono annualmente determinate dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS sulla base dei costi effettivi determinati dai competenti uffici dell’Istituto stesso. Nell’attesa che vengano fissati i nuovi costi a seguito dell’introduzione della contabilità analitica, si applicano, salvo conguaglio, gli importi previsti dalla Delibera Consiliare n.1245/97. E’ a carico dell’E.N.S., oltre alle spese, ogni altro eventuale onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione. L’E.N.S. si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai commi precedenti.
Art.9 Le rimesse monetarie all'E.N.S., conseguenti all'applicazione della presente convenzione, sono effettuate alla Sede centrale dell'Associazione stessa con le modalita' da questa indicate. L'INPS e' sollevato da ogni e qualsiasi responsabilita' ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficolta' operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali. Di tali difficolta' deve essere data tempestiva comunicazione all'E.N.S.
Art.10 L'INPS e' estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari delle prestazioni assoggettate alle ritenute delle quote associative e l’Associazione alla quale i predetti titolari sono iscritti. Pertanto l'E.N.S. esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilita' derivante dai suddetti rapporti e, in particolare, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validita' e regolarita' nel rilascio della delega, si obbliga a ristorare l'INPS stesso di ogni eventuale effetto negativo comunque derivante dalle predette controversie.
Art.11 L’INPS costituirà un’apposita banca dati delle quote associative che l’ENS potrà consultare per la parte di propria competenza, nella quale saranno caricati i dati delle deleghe per quote associative sulle prestazioni (nuove deleghe, revoche, eliminate ecc). La consultazione potrà avvenire dietro autorizzazione e secondo modalità disposte dall’INPS e nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dallo stesso Istituto e dall’Autorità Garante della "privacy".
Art.12 La presente convenzione ha decorrenza dalla data della stipula, validità fino al 31 dicembre 2000 e si intende tacitamente prorogata di anno in anno a decorrere dal 1° gennaio 2001, salvo disdetta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedire entro il 30 giugno di ciascun anno, per un periodo comunque non eccedente i nove anni. Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti contraenti e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE DELL'INPS DELL'ENS Prof. Massimo Paci Ins. Ida Collu
All.5 CONVENZIONE TRA L’INPS E L'UNIONE ITALIANA CIECHI PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ASSOCIATIVI PREVISTI DALL'ART. 1 UNDECIES DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1978, N. 641 L'anno 1999, il giorno 21del mese di dicembre, in Roma, tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in seguito denominato INPS) nella persona del Presidente Prof. Massimo Paci, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 777 del 24 novembre 1999. e l'Unione Italiana Ciechi (in seguito denominata U.I.C) nella persona del Presidente Prof. Tommaso Daniele, domiciliato per il suo incarico in Roma, Via Borgognona, 38 visti gli articoli 1 undecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641 e 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 sulla tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; considerato che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto; si conviene quanto segue:
Art.1 I ciechi civili, titolari di pensioni, indennità di accompagnamento e/o indennità speciali, il cui pagamento è stato affidato all'INPS a norma dell'art.130 decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, possono esercitare il diritto di versare i contributi associativi all’U.I.C. mediante trattenuta effettuata dall’INPS sulla prestazione erogata, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 undecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641.
Art.2 L’autorizzazione ad effettuare le trattenute di cui all’art.1 avverrà mediante delega individuale, secondo il testo predisposto dall’INPS sentita l'U.I.C., debitamente sottoscritta dal titolare della prestazione e controfirmata dal responsabile locale dell’U.I.C, che vi apporrà anche il timbro dell’Associazione, che si impegna agli adempimenti richiesti dalla legge 675/1996. I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell'U.I.C. a ciò abilitati dovranno essere formalmente accreditati presso le Agenzie provinciali INPS competenti per territorio.
Art.3 La delega rilasciata da persona gia' titolare della prestazione produrrà i suoi effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla Agenzia dell'INPS che ha in carico la prestazione stessa. La delega presentata contestualmente alla domanda di prestazione produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della prestazione stessa. La delega rilasciata da persona già titolare di prestazione nonché quella presentata in concomitanza di domanda di prestazione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca che produrrà i suoi effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla Agenzia INPS che ha in carico la prestazione. Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dal titolare della prestazione della sua volonta' di revocare la delega per la trattenuta del contributo associativo, la Agenzia INPS prendera' nota della revoca e ne darà notizia all’U.I.C. entro la fine del mese successivo a quello in cui è pervenuta. Trascorsi tre mesi dalla sua presentazione, l’Istituto procederà all’acquisizione della revoca stessa. Le deleghe, a suo tempo rilasciate dagli associati per l’effettuazione della trattenuta e comunicate all’INPS da parte del Ministero degli Interni, potranno comunque essere revocate nei modi e nelle forme indicate nella presente convenzione.
Art.4 La misura annuale del contributo associativo, esplicitamente indicata nell’atto di delega, è stabilita dagli Organi statutari dell’U.I.C. ed è trattenuta in dodici quote mensili sulle singole rate di prestazione. In caso di variazione, la nuova misura sarà notificata all’INPS con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro il 30 settembre di ciascun anno e sarà applicata a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. L’U.I.C. si impegna a comunicare agli associati la nuova misura del contributo entro il 30 giugno dell’anno precedente la sua applicazione attraverso circolare inviata a tutti i soci e mediante pubblicazione del nuovo importo sulla stampa dell’Associazione. La trattenuta viene effettuata all'atto del pagamento delle singole rate di prestazione.
Art.5 L'INPS versa all'U.I.C acconti mensili per i contributi riscossi. Tali acconti sono commisurati al 97% dell'importo delle trattenute disposte sulle prestazioni in pagamento. Fino a quando l'INPS non avra' elaborato i dati per la determinazione dell'importo di cui al comma precedente, e comunque non oltre il mese di aprile, l'entita' degli acconti da corrispondere all'U.I.C. e' stabilita, in via provvisoria, in misura pari ad un dodicesimo del totale degli acconti corrisposti all'Associazione stessa nell'anno precedente maggiorato della percentuale di incremento del monte delle prestazioni, per effetto della perequazione automatica. I conguagli tra gli acconti determinati in via provvisoria e quelli determinati ai sensi del comma precedente sono effettuati contestualmente al pagamento del primo di questi ultimi acconti. Gli acconti di cui ai commi precedenti sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 dello stesso mese o il primo giorno bancabile successivo.
Art.6 All'U.I.C. viene corrisposto, con cadenza quadrimestrale, un acconto per le trattenute disposte sulle prestazioni di nuova liquidazione in occasione del primo pagamento e di quelle disposte in occasione del pagamento delle rate successive dell'anno in cui la liquidazione stessa e' avvenuta. La misura dell'acconto e' determinata riducendo l'importo delle trattenute da effettuare sulle prestazioni, dalla data di decorrenza al 31 dicembre dell'anno di liquidazione, quale risulta calcolato all'atto della liquidazione medesima, di una quota percentuale pari al 3%.
Art.7 I conguagli tra gli importi degli acconti corrisposti ai sensi degli articoli 5 e 6 e gli importi delle trattenute associative effettivamente operate sono effettuati, senza gravame di interesse o di qualsiasi altro onere, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.
Art.8 Le spese del servizio di esazione espletato dall’Istituto sono annualmente determinate dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS sulla base dei costi effettivi determinati dai competenti uffici dell’Istituto stesso. Nell’attesa che vengano fissati i nuovi costi a seguito dell’introduzione della contabilità analitica, si applicano, salvo conguaglio, gli importi previsti dalla Delibera Consiliare n.1245/97. E’ a carico dell’U.I.C, oltre alle spese, ogni altro eventuale onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione. L’U.I.C. si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai commi precedenti.
Art.9 Le rimesse monetarie all'U.I.C., conseguenti all'applicazione della presente convenzione, sono effettuate alla Sede centrale dell'Associazione stessa con le modalita' da questa indicate. L'INPS e' sollevato da ogni e qualsiasi responsabilita' ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficolta' operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali. Di tali difficolta' deve essere data tempestiva comunicazione all'U.I.C..
Art.10 L'INPS e' estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari delle prestazioni assoggettate alle ritenute delle quote associative e l’Associazione alla quale i predetti titolari sono iscritti. Pertanto l'U.I.C. esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilita' derivante dai suddetti rapporti e, in particolare, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validita' e regolarita' nel rilascio della delega, si obbliga a ristorare l'INPS stesso di ogni eventuale effetto negativo comunque derivante dalle predette controversie.
Art.11 L’INPS costituirà un’apposita banca dati delle quote associative che l’U.I.C. potrà consultare per la parte di propria competenza, nella quale saranno caricati i dati delle deleghe per quote associative sulle prestazioni (nuove deleghe, revoche, eliminate ecc). La consultazione potrà avvenire dietro autorizzazione e secondo modalità disposte dall’INPS e nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dallo stesso Istituto e dall’Autorità Garante della "privacy"
Art.12 La presente convenzione ha decorrenza dalla data della stipula, validità fino al 31 dicembre 2000 e si intende tacitamente prorogata di anno in anno a decorrere dal 1° gennaio 2001, salvo disdetta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedire entro il 30 giugno di ciascun anno, per un periodo comunque non eccedente i nove anni. Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti contraenti e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE DELL'INPS DELL'U.I.C. Prof. Massimo Paci Prof. Tommaso Daniele